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► zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende i terreni vocati alla qualità che ricadono nel comune di Loreto; ● in provincia di Macerata: comprende i terreni vocati alla qualità che ricadono nell’intero territorio della provincia di Macerata;
► base ampelografica ● bianco, spumante, passito: min. 70% maceratino (ribona o montecchiese), max. 30% incrocio Bruni 54, pecorino, trebbiano toscano, verdicchio, chardonnay, sauvignon, malvasia bianca lunga, grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%; ● con menzione del vitigno bianco (anche spumante, passito): Ribona min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%; ● rosso, riserva, Novello: sangiovese minimo 50%, cabernet franc, cabernet sauvignon, ciliegiolo, lacrima, merlot, montepulciano, vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, max. 50%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%; ● con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.200; ● la produzione massima di uva consentita è di 10 t/Ha per la tipologia Rosso Riserva e di 13 t/Ha per tutte le altre tipologie; ● il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 9,5% per la tipologia Spumante, 10,50% per le tipologie Bianco, Ribona e Novello, 11,00% per Rosso e Sangiovese, 12,00% per il Rosso Riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione e l’appassimento delle uve, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi è ammesso l’arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento; ● è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali; ● le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie “Passito” devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal 15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di raccolta; ● la tipologia “Spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato; ● la tipologia Novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve; ● per le tipologie “Passito” e “Rosso Riserva” l’immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo d’invecchiamento che parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia e prevede 24 mesi di cui almeno 3 in legno;
► norme per l’etichettatura ● nella etichettatura dei vini, con l’esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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