Le DOC della Toscana: Montecucco

Montecucco D.O.C.
(Approvato con D.M. 30/7/98 – G.U. n.185 del 10/8/98; ultima modifica D.M. 8/4/2024 – G.U. n.89 del 14/4/2024)
► zona di produzione
● in provincia di Grosseto: comprende le aree vocate dei comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano;
► base ampelografica
● bianco: trebbiano toscano e/o vermentino min. 40%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 60%;
● con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%;
● rosato: sangiovese e/o ciliegiolo min. 60%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 40% con l’esclusione della malvasia nera, malvasia nera di Brindisi e aleatico;
● rosso, riserva: sangiovese min. 60%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 40% con l’esclusione della malvasia nera, malvasia nera di Brindisi e aleatico;
● Vin Santo: malvasia bianca, grechetto bianco e trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, min. 70%, possono concorrere le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 30%;
● Vin Santo Occhio di Pernice: sangiovese min. 70%, possono concorrere le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 30%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve superare 9 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata “Montecucco” Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice, 11 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata “Montecucco” Bianco, Vermentino e Vin Santo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 12% vol. per Rosso, Rosso Riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione; l’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della provincia di Grosseto;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, nei limiti e condizioni stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
●la tipologia “rosato” deve essere ottenuta con la vinificazione in “Rosato” delle uve a bacca rossa;
● il vino a denominazione di origine controllata “Montecucco” Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata “Montecucco” Rosso Riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio complessivo di 18 mesi di cui 12 mesi in contenitori di legno e di 6 mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata “Montecucco” Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;
● il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Montecucco” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:
– l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
– l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;
– l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
– la conservazione e l’invecchiamento dei vini Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta;
– l’immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.;
► norme per l’etichettatura
● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Montecucco” è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve


