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► zona di produzione ● in provincia di Lucca: comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo: trebbiano toscano 30-60%, sémillon, pinot grigio e bianco, vermentino, sauvignon e roussanne, presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell’elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, max. 20%, con esclusione dei vitigni aromatici moscato bianco e traminer aromatico; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Sauvignon min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 15%; ● rosso (anche riserva), Vin Santo Occhio di Pernice: sangiovese 50-75%, canaiolo nero, merlot, syrah, da soli o congiuntamente, 15-40%, ciliegiolo, colorino, malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, cabernet sauvignon, cabernet franc, da soli o congiuntamente, 10-30%, possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell’elenco delle varietà di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, max. 20%, con esclusione dei vitigni aromatici aleatico, moscato bianco, traminer aromatico; ● con menzione del vitigno rossi: Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Bianco e Vin Santo, 11,00% vol. per Rosso e Vin Santo Occhio di Pernice, 11,50% vol. per il Rosso Riserva, 9 t/Ha e 11,50% vol. per Vermentino e Sauvignon, 7,5 t/Ha e 12,00% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montecarlo” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: – l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; – l’appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; – la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiori a 5 ettolitri; – l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; – al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Montecarlo” è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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