► zona di produzione ● in provincia di Terni: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Colonnetta di Prodo, Corbara, Fossatello, Prodo e Titignano;
► base ampelografica ● bianco (anche riserva), Vendemmia Tardiva, passito (anche riserva): min. 60% grechetto e sauvignon, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 40%; ● rosso (anche riserva): min. 70% cabernet sauvignon e/o merlot e/o pinot nero e/o sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Sangiovese, min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 15%; ● con menzione del vitigno bianchi (anche riserva): Vermentino, Grechetto, Sauvignon, Chardonnay, min. 85%, possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Umbria, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● al termine dell’appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie “Lago di Corbara” Vendemmia tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.; al termine dell’appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie “Lago di Corbara” Passito e Passito Riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.; ● la tipologia “Lago di Corbara” Rosso deve essere immessa al consumo non prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. La tipologia “Lago di Corbara” Rosso Riserva non potrà essere immessa al consumo prima del 1° settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; per tale tipologia è obbligatorio l’invecchiamento nel legno di minimo 12 mesi. I vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” nelle tipologie Vendemmia Tardiva e Passito devono essere immessi al consumo non prima del 31 gennaio dell’anno successivo alla vendemmia, mentre per i vini bianchi nella tipologia Riserva non prima del 30 settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’immissione al consumo della tipologia “Lago di Corbara” Passito Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia, a partire dal 15 dicembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata “Lago di Corbara” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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