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Doc e DocgLe regole del vino

Le DOC dell’Abruzzo: Abruzzo

mappa vino Abruzzo Doc


❂ Abruzzo D.O.C. (Approvato con D.M. 9/8/2010 – G.U. n.196 del 23/8/2010; ultima modifica D.M. 31/7/2024 – G.U. n.188 del 12/8/2024)


zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
● in provincia di L’Aquila: Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito;
● in provincia di Pescara: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
● in provincia di Teramo: Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso;

base ampelografica
● bianco: trebbiano abruzzese e/o toscano min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici, vinificati in bianco, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente max. 15%, ad eccezione dei vitigni aromatici che possono concorrere complessivamente max. 10%;
● spumante bianco: trebbiano abruzzese e/o trebbiano toscano, chardonnay, cococciola, montonico, passerina, pecorino, pinot nero, da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici vinificati in bianco, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40% ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente max. 10%, ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente max. 10%;
● passito bianco: malvasia, moscato, passerina, pecorino, riesling, sauvignon, traminer, trebbiano abruzzese e/o toscano, da soli o congiuntamente min. 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, max. 40%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche spumante): Cococciola, Malvasia (da malvasia di Candia e/o malvasia bianca lunga e/o malvasia istriana), Montonico, Passerina, Pecorino min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, max. 15%;
● rosato: Montepulciano min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente max. 15%, ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente max.  10%;
● spumante rosé: Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente, minimo 60%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente max. 40%, ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente max.  10%;
● rosso (anche passito): montepulciano minimo 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, max. 15%; ● passito rosso: montepulciano minimo 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, max. 15%;
● con menzione di due vitigni: la denominazione di origine controllata “Abruzzo” con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi tra quelli precedentemente menzionati, è consentita a condizione che: – il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; – l’indicazione in etichetta dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; – il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale;

norme per la viticoltura
le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” devono essere ottenute da vigneti situati su terreni ubicati in zone collinari e montane aventi un’altitudine non superiore a 1000 metri s.l.m.;
per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
è consentita l’irrigazione di soccorso;
per la produzione dei vini a DOC “Abruzzo” bianco Passito e rosso Passito si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore alla produzione di uva ad ettaro prevista al comma successivo;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere:

  • Bianco: 20 t/ha e 10,50% vol.
  • Spumante Bianco (anche con la specificazione di vitigno: 20 t/ha e 9% vol.
  • Rosato: 18,50 t/ha e 10,50% vol.
  • Spumante rosé: 18,50 t/ha e 9% vol.
  • Rosso: 18,50 t/ha e 11,50% vol.
  • Passerina, Pecorino: 18 t/ha e 11% vol.
  • Cococciola, Malvasia, Montonico: 18 t/ha e 10,50% vol.
  • Passito bianco: 14 t/ha e 10,50% vol.
  • Passito rosso: 12 t/ha e 11,50% vol.

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, ad eccezione dell’imbottigliamento e del condizionamento, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della regione Abruzzo;
i vini a denominazione di origine “Abruzzo”, nelle tipologie passito bianco e passito rosso, devono essere ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dell’appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 14% vol. per la categoria “Vino”, a 16% vol. per la categoria “Vino da uve appassite”;
nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per i vini spumanti metodo classico e metodo italiano o Charmat, millesimati, è obbligatorio l’utilizzo di almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento;
i vini spumanti bianco e rosé metodo classico a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere affinati per almeno 18 mesi in bottiglia, di cui almeno 15 di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento). Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 18 di permanenza sui lieviti di fermentazione, a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento);
è consentito l’arricchimento dei prodotti a monte dei vini, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” nelle tipologie passito bianco e passito rosso non è consentito l’arricchimento;
per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° dicembre dell’anno di raccolta delle uve per le categorie: Bianco, Rosato, Spumante bianco e rosato, vini con indicazione di due vitigni; a partire dal 1° gennaio dell’anno di raccolta delle uve per le categorie: Rosso; a partire dal 1° marzo successivo all’anno di raccolta delle uve per le categorie: bianco Passito, rosso Passito;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
nell’etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria, con l’esclusione della tipologia spumante non millesimato;
Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo;

legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l’interno per includere verso nord l’altopiano dell’Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-ovest la Valle Roveto. Le formazioni collinari e le aree pedemontane interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione.
Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l’alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille.
Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza e alla esposizione nella parte centro-meridionale dell’area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti.
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è generalmente in aumento fino a 1.000 metri s.l.m. per le varietà di uva a bacca bianca destinate alla produzione di vini base per la spumantizzazione, con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. L’escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l’inverno fanno sentire la loro influenza, e dall’altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l’estate. Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per la sanità delle uve e l’accumulo di sostanze aromatiche.
L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà medioprecoci, quali il Pecorino, la Passerina, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle medio-tardive e tardive quali la Cococciola, il Montonico ed il Montepulciano. Le precipitazioni totali annue mediamente superano gli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm).
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza della vite e la produzione di buoni vini nell’area di produzione delimitata risale a Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale dopo la vittoria di Canne (216 a.C.) lodava i vini di quest’area in quanto avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini. Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualità dei vini prodotti nel territorio abruzzese, quali Andrea Bacci (1524-1600), filosofo e medico di papa Sisto V, che nell’opera “De naturali vinorum historia de vinis Italiae” scritta nel 1596, parla dei vini di Sulmona e del territorio dei Peligni, così come Michele Torcia che nell’opera dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 descrive per la prima volta la presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo.
Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno divenuto a partire dai primi del 1900 l’emblema di questo territorio: ricordiamo Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella Monografia storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a Napoli sul notissimo periodico Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato, scriveva: “Le viti più comuni sono il montepulciano, sia primaticcio, sia cordisco o tardivo….”, il professor Andrea Vivenza con le Brevi norme per fare il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi con l’opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897. Quest’ultima è molto importante perché descrive in maniera molto dettagliata le varietà di uve presenti in Abruzzo: il Camplese o Campolese (ossia la Passerina), il Racciapollone (ossia il Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, il Montepulciano (cordisco e primutico), il Gaglioppo, l’Aleatico, la Lacrima, solo per ricordarne qualcuna.
Anche se molte di queste varietà, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, sono state sostituite dai più produttivi Trebbiano toscano e Trebbiano abruzzese, quest’ultimo spesso confuso con il Bombino, fortunatamente non sono scomparse ed oggi, grazie al lavoro ed alla passione di tanti vitivinicoltori, alcune di esse sono state riscoperte e giustamente valorizzate sia per le loro eccellenti caratteristiche chimico-fisiche (ottima acidità e grado alcolico naturale) sia per quelle organolettiche.
Oltre alle radici storiche comunque sono molto importanti anche i fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere oggi prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
Base ampelografica dei vigneti: il vitigno Montepulciano è alla base del vino rosso poiché deve concorrere alla sua costituzione per almeno l’85%. Possono essere utilizzati anche altri vitigni rossi complementari, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. Il vino bianco ha invece come base il Trebbiano, minimo 85%, molto diffuso su tutto il territorio cui possono aggiungersi altri vitigni sempre a bacca bianca non aromatici coltivati in regione. Il vino rosato di nuova introduzione come tipologia é tradizionalmente prodotto da uve Montepulciano a cui possono aggiungersi altri vitigni a bacca nera e a bacca bianca quest’ultimi anche aromatici. I passiti e gli spumanti invece devono essere ottenuti in larga parte da un nucleo ben definito di vitigni bianchi o rossi, tipici del territorio, mentre i vini con la specificazione del vitigno – rigorosamente autoctoni ed alcuni addirittura esclusivi del territorio delimitato (vedi Cococciola e Montonico) – devono essere ottenuti utilizzando almeno l’85% del vitigno di riferimento.
Forme: è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva (che sono comprese tra le 10 e le 14 tonnellate per ettaro).
Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi, rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione, garantire l’origine ed assicurare l’efficacia dei controlli. I vini passiti sono ottenuti con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente, mentre i vini spumanti metodo classico devono essere affinati per almeno diciotto mesi in bottiglia, di cui almeno quindici di permanenza sui lieviti di fermentazione. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La secolare presenza ed il particolare equilibro vegeto-produttivo che i vitigni prescelti per la produzione dei vini della DOC “Abruzzo” hanno trovato nell’area interessata, portano a considerare a tutti gli effetti detti vitigni come “varietà autoctone” abruzzesi, le cui peculiarità si estrinsecano appieno sia nei vini bianco e rosso, sia nei passiti e spumanti, sia soprattutto nei vini con indicazione del vitigno, esitati sia nella versione “base” sia in quella “superiore” che sono previsti esclusivamente nella produzione classificata all’interno delle singole Sottozone provinciali; quest’ultime si differenziano sia livello di resa di uva per ettaro e sia per le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei vini per presentare un grado alcolico leggermente superiore, una maggiore struttura e complessità rispetto al base.
In particolare, il vino rosso presenta un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento, l’odore tipico dei frutti rossi, il sapore può essere da secco ad abboccato, giustamente tannico. I vini bianchi sono invece di colore giallo paglierino più o meno carico, con sentori floreali e fruttati, buona struttura ed acidità piuttosto sostenuta che conferisce al vino freschezza, eleganza e piacevolezza. I passiti presentano caratteri tipici legati per i bianchi in modo particolare alla presenza anche di uve aromatiche come Moscato e Malvasia, i rossi invece per la presenza del Montepulciano che riesce a conferire ai vini grande complessità olfattiva, morbidezza, eleganza ed armonia.
Molto caratterizzati sono anche gli spumanti, in particolare il rosé a base Montepulciano, che si presentano con una ottima struttura acidica, perlage fine e persistente, profumi e sapori tipici della lunga rifermentazione in bottiglia.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’area geografica interessata, che copre circa un terzo dell’intero territorio regionale, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni, per lo più sciolti e ben drenati, ed all’esposizione influenzano in maniera più o meno significativa le caratteristiche vegeto-produttive dei diversi vitigni interessati.
Infatti, accanto ad una presenza abbastanza omogenea su tutto il territorio delimitato dei vitigni Montepulciano e Trebbiano, base rispettivamente dei vini rosso e bianco, grazie a questi particolari microclimi si rilevano aree dove eccellono determinati vitigni e la tradizione secolare dell’enologia viticola sulla caratterizzazione dei vini hanno consentito di distinguere specifici territori provinciali in quattro sottozone quali “Colline Teramane”, “Terre Aquilane”, “Colline Pescaresi” e “Terre di Chieti” in grado di valorizzare al meglio le peculiarità dei singoli territori delimitati in interazione con i vitigni locali quali la Cococciola, la Malvasia e Pecorino (area teatino-frentana), altri dove spicca il Montonico (area interna del teramano e teatina), altri ancora dove si trova più diffusamente la Passerina (alto teramano).
Questi vitigni autoctoni presentano caratteri di fondo ben definiti e facilmente riconoscibili e, grazie alle positive interazioni tra i fattori ambientali e le pratiche colturali ed enologiche utilizzate, sono in grado di estrinsecare caratteristiche peculiari, dando origine a vini con forti elementi di tipicizzazione ossia distintivi (acidità, profumi, ecc.) che permettono di identificare i prodotti in maniera inequivocabile.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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