► zona di produzione
● in provincia di Caserta: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Formicola e Liberi e parte dei comuni di Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Piana di Monte Verna, Pontelatone e Ruviano;
► base ampelografica
● rosso, riserva: casavecchia min. 85%, possono concorre altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Campania, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● per i reimpianti e nuovi impianti sono vietate le forme di allevamento orizzontali e la densità minima di viti per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 piante;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 11,50% vol. (12,00% vol. per la versione Riserva);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Caserta;
● per la tipologia Rosso è consentito l’arricchimento ai sensi delle vigenti normative europee e nazionali;
● il vino a denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni di cui almeno uno in legno;
per la tipologia “Riserva” l’invecchiamento deve essere di non meno di 3 anni, di cui almeno 18 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Casavecchia di Pontelatone” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |
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