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► zona di produzione
● in provincia di Catanzaro: Conflenti, Martirano Lombardo, Martirano Vecchio, Motta S. Lucia, Nocera Tirinese, S. Mango d’Aquino;
● in provincia di Cosenza: comprende in parte il territorio dei comuni di Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belsito, Carpanzano, Cleto, Grimaldi, Malito, Marzi, Pedivigliano, Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Scigliano e Serra d’Aiello;
► base ampelografica
● bianco: mantonico max. 40%, chardonnay max. 30%, greco bianco max. 20%, malvasia bianca max. 10%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, max. 45%;
● rosato, rosso: gaglioppo (loc. arvino) max. 45%, aglianico max. 45%, greco nero e/o nerello cappuccio max. 10%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, max. 45%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 11 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco e Rosato, 11,50% vol. per il Rosso, 9 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosato Classico, 11,50% vol. per il Rosso Classico, 12,00% vol. per il Rosso Superiore;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi, nella zona di produzione;
● il vino “Savuto” Rosso, dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, che decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualificazione “Superiore“;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino “Savuto”, è obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |