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► zona di produzione
● in provincia di Reggio Calabria: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo;
● in provincia di Catanzaro: Guardavalle;
► base ampelografica
● bianco: 30-50% greco bianco e/o guardavalle – loc. uva greca e/o montonico – loc. mantonico bianco, 30-50% malvasia bianca e/o ansonica, possono concorrere altre uve a bacca bianca di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria max. 30%;
● rosato, rosso (anche Novello e riserva): 30-50% greco nero – loc. maglioccone e/o gaglioppo – loc. magliocco, 30-50% nocera e/o calabrese – loc. nero d’Avola o mantonico nero e/o castiglione, possono concorrere alla produzione le uve a bacca nera max. 10% e le uve a bacca bianca max. 15%, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore a 4.000 e la produzione media per ceppo non dovrà superare i 3 kg per le uva a bacca nera e i 3,250 kg per quelle a bacca bianca;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 11,5% vol. per i tipi Rosso e Rosato ed a 13 t/Ha e 10,50% vol. per il tipo Bianco. Le uve destinate alla produzione del tipo Rosso designabile con la menzione aggiuntiva Riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1.000 metri dal confine della zona di produzione;
● il tipo Rosso designabile con la menzione aggiuntiva Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini “Bivongi” deve figurare l’annata di produzione delle uve |