Le DOC del Friuli: Friuli Colli Orientali Sottozona Refosco di Faedis

❂ Friuli Colli Orientali Sottozona Refosco di Faedis D.O.C.
(D.M. 14/10/2011 -G.U. n.248 del 20/10/2011; ultima modifica D.M. 7/7/2025 – G.U. n.173 del 28/7/2025)
► zona di produzione
● in provincia di Udine: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Attimis, Faedis, Nimis, Povoletto, Tarcento e Torreano;
► base ampelografica
● refosco nostrano (da cui il vino denominato “Refosco”) min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%. Per tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,000 per ceppo;
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere del 10% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, imbottigliamento o condizionamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
● il vino prodotto potrà essere immesso al consumo a partire dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sarà imbottigliato nella zona di produzione;
● è consentita, nella misura massima in volume del 15%, la correzione del mosto e del vino atto a diventare D.O.C. «Friuli» Colli Orientali – «Refosco di Faedis» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● la menzione “Riserva” è ammessa qualora il vino abbia effettuato un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
● l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria;
● il vino «Refosco di Faedis» sarà immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore ai 5 litri.



