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► zona di produzione ● in provincia di Agrigento: comprende i terreni vocati alla qualità all’interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia;
► base ampelografica ● bianco: min. 50% ansonica (o inzolia o insolia), possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 50%; ● passito: min. 50% ansonica (o inzolia o insolia), possono concorrere grillo e/o sauvignon max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grecanico, Ansonica, Inzolia, Insolia ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 15%; ● rosato, rosso: min. 50% nero d’Avola o calabrese, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Sangiovese, Merlot, Syrah ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Agrigento max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti le forme di allevamento devono essere ad alberello o a controspalliera ed avere una densità minima di 3.200 ceppi/Ha per i vitigni a bacca bianca e di 3.400 per i vitigni a bacca rossa; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 10,50% per i vini bianchi, 11,50% per i vini rossi e rosati e 15,50% per il passito;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; ● l’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all’albo di produzione; ● i vini a denominazione d’origine controllata “Sambuca di Sicilia” Rosso, con o senza menzione di vitigno, possono essere qualificati con la menzione “Riserva“, qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui almeno 6 mesi in recipienti di legno; ● le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” Passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all’appassimento in idonei locali condizionati sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,50%;
► norme per l’etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Sambuca di Sicilia” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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