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► zona di produzione ● in provincia di Trapani: comprende parte del territorio comunale di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi;
► base ampelografica ● bianco: min. 65% grecanico e/o inzolia e/o grillo, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Trapani max. 35%; ● spumante: grecanico e/o inzolia e/o grillo e/o damaschino e/o chardonnay, se una delle varietà raggiunge almeno l’85% il vino può riportare la menzione del vitigno; ● con menzione del vitigno bianchi: Grillo, Grecanico, Damaschino, Inzolia, Müller Thurgau, Chardonnay, Sauvignon ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. nella provincia di Trapani max. 15%; ● rosso, Novello: min. 65% nero d’Avola e/o pignatello o perricone e/o cabernet sauvignon e/o syrah e/o merlot e/o sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Trapani max. 35%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Trapani max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di impianto dovrà essere di almeno 3.000 ceppi/ha, mentre per le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello, dovranno essere di 2.500; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 12,5 t/Ha per tutte le tipologie, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 9,50% vol. per le tipologie Spumante, 10,50% vol. per i vini bianchi e 11,50% vol. per i vini rossi;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell’intero territorio della provincia di Trapani, ad eccezione della tipologia “Spumante” per la quale la presa di spuma può effettuarsi anche al di fuori della zona di produzione; ● i vini rossi della denominazione di origine controllata “Delia Nivolelli”, se sottoposti ad un periodo d’invecchiamento minimo di 2 anni, possono portare la qualificazione “Riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie di vino, ad eccezione della versione Spumante, è obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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