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► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende parte del territorio dei comuni di Grisolia, Orsomarso, S. Domenica Talao, S. Maria del Cedro, Verbicaro;
► base ampelografica
● bianco: min. 30% greco bianco, max. 40% malvasia bianca, max. 30% guarnaccia bianca, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, max. 30%;
● rosato, rosso (anche riserva): 60-80% magliocco – loc. guarnaccia nera – e/o greco nero, min. 20% malvasia bianca e/o guarnaccia bianca e/o greco bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, max. 20%;
● con menzione del vitigno rosso: Magliocco – loc. guarnaccia nera – min. 85%, possono concorrere, greco nero, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, max. 15%;
● Moscato Passito: moscato min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha (7 t/Ha per la tipologia “Magliocco”) e 10% vol. per Bianco e Rosato, 11% vol. per il Rosso e 12% vol. per Rosso e Magliocco con menzione Riserva;
● per la produzione delle tipologie Passito, le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio devono essere effettuate esclusivamente all’interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione;
● i vini “Terre di Cosenza Sottozona Verbicaro” Rosso e Magliocco, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, possono essere destinati a “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Verbicaro, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |