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Doc e DocgLe regole del vino

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati

(G.U. Serie Generale n.36 del 13-02-2025)

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati
(GU Serie Generale n.36 del 13-02-2025)

Art. 1 – Finalità

1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, Parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all’allegato VIII, Parte I, Sezione E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione), la designazione della categoria è accompagnata dal termine:
a) «dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.;
b) «parzialmente dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

1. La dealcolazione parziale o totale dei vini avviene esclusivamente mediante i processi indicati alla Parte I, Sezione E, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Il trattamento, a seguito del quale i vini devono essere privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo umano, è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
2. È fatto divieto di aumentare il tenore zuccherino nel mosto di uve utilizzato per la produzione del vino oggetto di dealcolazione.
È altresì vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolazione, parziale o totale.
3. Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolazione sono recuperati l’acqua endogena e gli aromi endogeni da riutilizzare nella produzione del vino dealcolato e parzialmente dealcolato a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno del processo di dealcolazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza che si verifichi una qualsiasi estrazione ed ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.
4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale e’ possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale è riportata la dicitura «dealcolato» o «parzialmente dealcolato» di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’art. 40 del regolamento (UE) 2019/33. La categoria e il termine «dealcolato» o «parzialmente dealcolato» appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
6. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’art. 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’art. 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o locali non sono intercomunicanti, anche attraverso cortili, con stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici.
7. Con messaggio PEC inviato agli uffici territoriali competenti del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sono comunicati la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante PEC, agli uffici territoriali dell’ICQRF. Le comunicazioni riportano, oltre all’indicazione di nome/ragione sociale dell’operatore e indirizzo dello stabilimento, le seguenti indicazioni:
a. nell’oggetto: «Comunicazione preventiva di dealcolazione – codice ICQRF …»;
b. nel testo: precisazione se trattasi di dealcolazione totale o parziale;
data di inizio del processo di dealcolazione;
categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione;
codice identificativo dei recipienti in cui è contenuta la categoria del prodotto vitivinicolo da dealcolare e del/dei recipiente/i di destinazione dei prodotti ottenuti.

Art. 3 – Prodotti vitivinicoli esclusi

1. Il processo di dealcolazione, totale e/o parziale, non è eseguito per le categorie di prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta.

Art. 4 – Altri adempimenti

1. Il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana, è utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo. Tuttavia, nel caso di utilizzo all’interno del medesimo stabilimento enologico, tale sottoprodotto deve, preliminarmente, subire un processo di denaturazione in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.
2. Quando la dealcolazione è eseguita per distillazione ovvero per parziale evaporazione sotto vuoto, il sottoprodotto risultante, potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di cui all’art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787.
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 , sono applicate le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché dalle altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili alla produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolazione parziale o totale delle categorie di prodotto vitivinicolo.
4. Le operazioni di dealcolazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.
Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 97.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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