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► zona di produzione ● in provincia di Benevento: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo;
► base ampelografica ● bianco: 50-70% malvasia bianca di Candia, 20-30% falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%; ● spumante: min. 70% falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 30%; ● rosato, rosso: min. 80% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 20%; ● con menzione del vitigno bianco: Falanghina min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%; ● con menzione del vitigno rosso: Aglianico min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Benevento max. 10%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo” non deve essere superiore a 12 t/Ha per i tipi “Bianco”, “Falanghina” e “Spumante” e a 10 t/Ha per i tipi “Rosso”, “Rosato” e “Aglianico”; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ai tipi “Bianco”, “Rosato” e “Falanghina”, dell’11% ai tipi “Rosso” e “Aglianico”, del 12% alla tipologia “Riserva” e del 9,5% allo “Spumante”;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, compresi la presa di spuma e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione; ● i vini “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo” Rosso e Aglianico “Riserva” devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo” deve figurare sempre l’indicazione dell’annata di produzione delle uve; tale indicazione è facoltativa per il tipo “Spumante“
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