|
Area di produzione – provincia di Salerno: l’intero territorio dei comuni di S.Marzano, Scafati e S.Valentino Torio, parte dei comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato S.Severino, Siano, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Sarno, Pagani, Angri e S.Egidio Monte Albino; provincia di Avellino: parte dei comuni di Montoro Superiore e Inferiore; provincia di Napoli: l’intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S.Antonio Abate, S.Maria La Carità e Striano, parte dei comuni di Gragnano, Castellammare, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano; Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano e S.Vitaliano. Frutto – bacca con due o tre logge, forma allungata o parallelepipeda oppure cilindrica tendente al piramidale, con lunghezza da 6 a 8 cm., colore rosso tipico della varietà; è ammessa un’area gialla fino a 2 cm. quadrati purché non interessi più del 5% del campione considerato. Metodo di produzione – le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le caratteristiche previste. Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm. sulla fila e 110 cm. tra le file. La forma di allevamento deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse la spallonatura e la cimatura. La raccolta dei frutti deve avvenire esclusivamente a mano, a scalare e a piena maturazione dei frutti. La raccolta deve avvenire in contenitori di plastica da 25 kg. La resa massima consentita è di 80 tonnellate/ettaro.
|