Le DOC dell’Alto Adige: Alto Adige Sottozona Terlano (Südtirol Terlaner)

❂ Alto Adige Sottozona Terlano (Südtirol Terlaner) D.O.C.
(Approvato con P.M. 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Caldaro, Meltina, Nalles, S. Genesio e Tesimo;
► base ampelografica
● pinot bianco e/o chardonnay non meno del 50%, per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, riesling italico, riesling, sauvignon, sylvaner, müller thurgau e pinot grigio, che possono concorrere alla produzione dei mosti e dei vini. E’ ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima del 15%;
● con menzione del vitigno bianchi: Pinot Bianco (anche passito), Chardonnay (anche passito), Riesling Italico, Riesling (anche passito), Sauvignon (anche passito), Sylvaner (anche passito), Müller Thurgau (anche passito), Pinot Grigio (anche passito), min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15%, altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 10,50% vol. (11,00% vol. per Pinot Grigio e Sauvignon);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno del territorio della provincia di Bolzano;
● è consentito l’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● è consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l’aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
● i vini bianchi “Alto Adige” Terlano, con o senza menzione di vitigno, possono essere destinati a “Riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
► norme per l’etichettatura
● per i vini “Alto Adige” Terlano prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva “Classico“;
● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve

