Le DOC dell’Abruzzo: Abruzzo Sottozona Terre di Chieti
❂ Abruzzo Sottozona Terre di Chieti D.O.C. (Approvato con D.M. 31/7/2024 – G.U. n.188 del 12/8/2024)
► zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
► base ampelografica
● bianco riserva: trebbiano abruzzese e/o toscano min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici, vinificati in bianco, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente max. 10%;
● con menzione del vitigno bianchi superiore: Cococciola, Malvasia (da malvasia di Candia e/o malvasia bianca lunga e/o malvasia istriana), Montonico, Passerina, Pecorino min. 90%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, max. 10%;
● rosato superiore: montepulciano min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente max. 10%;
● rosso riserva: montepulciano minimo 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere:
- Bianco riserva: 14 t/ha e 12% vol.
- Rosato superiore: 16 t/ha e 11% vol.
- Rosso riserva: 14 t/ha e 12% vol.
- Passerina, Pecorino, Malvasia (tutti superiore): 14 t/ha e 12% vol.
- Cococciola, Montonico (tutti superiore): 14 t/ha e 11,50% vol.
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono aver luogo nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” bianco riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di quindici mesi a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” rosso riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia;
● per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” le date di immissione al consumo sono le seguenti:
– con menzione di vitigno con qualifica superiore, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;
– bianco riserva, dal 1° febbraio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;
– rosato superiore, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;
– rosso riserva, dal 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” è consentito l’uso delle unità geografiche aggiuntive indicate nell’allegato A) “elenco positivo” ai sensi dell’art. 29, comma 4 della legge 238/16″;
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31 comma 10 della legge 238/16 ;
● i vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con abbigliamento consono al loro carattere di pregio e della capacità di 0,375 litri – 0,500 litri – 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri e tutti i formati speciali compresi tra 6 e 27 litri;
● Per i vini a denominazione di origine controllata “Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende circa un terzo dell’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, ed è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 e il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) e alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da allora innumerevoli sono le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII.
Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite della vinificazione e del c ommercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576. Altra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità.
Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi: “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di Capestrano Ne’ vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’ quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso dà francesi”.
– Base ampelografica dei vigneti: i vini Doc Abruzzo, sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Montepulciano almeno al 90%, Trebbiano abruzzese almeno 90%, Coccocciola, Malvasia, Montonico, Passerina e Pecorino e Malvasia (da malvasia di Candia e/ ;alvasia bianca lunga) minimo 90%.
– Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
– Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi, rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. I vini della sottozona Terre di Chieti di cui all’art.1 sono sempre seguiti dalle menzioni superiore e riserva e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento e invecchiamento obbligatorio prima dell’immissione al consumo.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione comprende una tipologia di vino rosso riserva, una tipologia di vino bianco riserva, una tipologia di vino rosato superiore, cinque tipologie di vino superiore da vitigno a bacca bianca quali Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti che permettono di individuare specifici microclimi. Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte più a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto- produttive dei diversi vitigni, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati, difficilmente replicabili in altri areali.
Elenco positivo delle Unità Geografiche Aggiuntive
1. Unità geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.