► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Magliano, Manciano e Orbetello;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere, max. 50%, le uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 85%, possono concorrere, max. 15%, le uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● rosato, rosso, rosso riserva: min. 50% sangiovese, possono concorrere, max. 50%, le uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino; ● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Cabernet Sauvignon min. 85%, possono concorrere, max. 15%, le uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità di almeno 3.300 ceppi/Ha; ● la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia “Rosso”, 10,00% vol. per il “Rosato”, 11,50% vol. per “Riserva”, “Sangiovese” e “Cabernet Sauvignon”, 11,50 t/Ha e 10,00% vol. per “Bianco” e “Vinsanto”, 10,50% vol. per il “Vermentino”;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione; ● l’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto; ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per la tipologia “Vin Santo”, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite; ● per la tipologia “Capalbio” Rosso Riserva è obbligatorio l’invecchiamento di almeno 2 anni, di cui 6 mesi minimo in botti di legno e l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; ● per la produzione della tipologia “Capalbio” Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: – l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostamento, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; – la conservazione e l’invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno 2 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta; – al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.; – l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie deve figurare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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