► zona di produzione
● in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio comunale dei Comuni di Alezio e Sannicola e in parte quello dei comuni di Gallipoli e Tuglie. Tale zona è così delimitata:
partendo da Torre d’Alto Lido il limite segue il confine comunale di Sannicola in direzione est sino ad incontrare quello di Tuglie, una volta superata la strada Aradeo – Sannicola. Segue quindi ad oriente il confine comunale di Tuglie fino ad incontrare la strada Parabìta – Tuglie, dopo aver attraversato la ferrovia in località Massa Vecchia, segue quindi tale strada verso nord – ovest, raggiunge il centro abitato di Tuglie da dove prosegue, in direzione ovest, lungo la strada per Alezio fino ad incrociare il confine comunale di quest’ultimo comune in località Vigne. Segue quindi il confine comunale di Alezio in direzione sud e poi ovest e raggiunge in prossimità di G. Torti, la strada per Alezio – Taviano al km 40,100 circa. Prosegue lungo tale strada verso sud fino ad incontrare, in località Padula, il confine comunale di Gallipoli per seguirlo verso sud – ovest fino a raggiungere la costa, di poco a nord di Marina di Mancaversa. Prosegue poi lungo la costa verso nord sino a Torre d’Alto Lido da dove è iniziata la delimitazione;
► base ampelografica
● rosato, rosso: min. 80% negroamaro, possono concorrere malvasia nera di Lecce e/o sangiovese, e/o montepulciano max. 20%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 14 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve e nel territorio del Comune di Matino;
● per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Alezio” Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione. Il residuo delle uve destinate alla produzione del “Rosato” non può essere utilizzato per la vinificazione del vino “Alezio” Rosso;
► norme per l’etichettatura
● il vino “Alezio” Rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12% vol. o, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di almeno 12,5% vol. o, può portare in etichetta la qualificazione “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
● sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino “Alezio” Rosso del tipo “Riserva” deve figurare l’annata di produzione delle uve
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