► zona di produzione ● in provincia di Perugia: comprende parte del territorio amministrativo dei Comuni di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo e parte del territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Collazzone, Deruta, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Spoleto e Todi;
► base ampelografica ● bianco: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%; ● spumante: grechetto e/o chardonnay e/o pinot nero min.50%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%, le uve malvasia bianca di Candia e malvasia bianca lunga, da sole o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari; ● rosso: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano, Grechetto, Grechetto di Todi, Chardonnay, Sauvignon, Riesling, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 15%, le uve Malvasia bianca di Candia e Malvasia bianca lunga, da sole o congiuntamente, non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Vernaccia nera min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Perugia e Terni max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per le tipologie Bianco, Spumante e Trebbiano, 11 t/Ha per le tipologie Rosso e Merlot, 10 t/Ha per le tipologie Grechetto, Sauvignon, Riesling, Chardonnay, Sangiovese e Cabernet Sauvignon, 6 t/Ha per la tipologia Vernaccia; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Colli Martani” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Spumante, Trebbiano e Riesling, 11,00% vol. per le tipologie Grechetto, Cardonnay, Sauvignon, Vernaccia e Rosso, 11,50% vol. per le tipologie Grechetto di Todi, Cabernet Sauvignon e Merlot;
► norme per la vinificazione ● è consentito l’arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Colli Martani” alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore; è ammessa la pratica della dolcificazione, tranne che per la tipologia “Vernaccia“; ● la tipologia “Colli Martani” Vernaccia deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta e/o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 17,00% vol.; ● il vino “Colli Martani” Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno 1 anno, a partire dal 31 ottobre dell’anno della vendemmia. Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol. e venga sottoposto ad una maturazione di 2 anni, di cui 1 almeno di invecchiamento in botti di legno e, ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva“. I vini “Colli Martani” Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell’annata della vendemmia. Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di 2 anni, di cui 1 almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva“;
► norme per l’etichettatura ● il vino “Colli Martani” Grechetto, può essere designato con il riferimento geografico “di Todi“, qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi, il vino “Colli Martani” Vernaccia può essere designato con il riferimento geografico “di Cannara“, qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Cannara
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