► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano e in parte i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Fiumicino, Formello e Roma;
● in provincia di Viterbo: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Sutri, Tarquinia, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia e parte dei territori amministrativi dei comuni di Arlena di Castro, Capranica, Monteromano, Ronciglione, Tessennano e Tuscania;
► base ampelografica
● bianco: min. 50% trebbiano toscano – localmente procanico e/o trebbiano giallo, max. 35% malvasia di Candia e/o malvasia del Lazio, possono concorrere uve a bacca bianca racc. e/o aut., ad eccezione del pinot grigio, per le province di Roma e Viterbo max. 30%;
● rosso: min. 60% sangiovese e montepulciano, ciascuno min. 25%, max. 25% cesanese comune, possono concorrere uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Roma e Viterbo max. 30%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, devono avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro e i sistemi di allevamento devono essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per il Bianco, 14 t/Ha e 10,50% vol. per Rosato e Rosso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
● i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Tarquinia” ad esclusione del mosto concentrato rettificato;
► norme per l’etichettatura
● è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile |