Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona San Clemente

❂ Romagna Sottozona San Clemente D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Rimini: comprende l’area di seguito delimitata:
i territori amministrativi dei comuni di San Clemente, Montescudo-Montecolombo, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Montefiore, Gemmano, Morciano, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, ad esclusione delle aree a valle della SS 16;
► base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese San Clemente, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese San Clemente Riserva;
► norme per la vinificazione
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese San Clemente, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese San Clemente, anche riserva, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.