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► zona di produzione ● in provincia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del Comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei Comuni di Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, Trapani e Valderice;
► base ampelografica ● bianco: min. 60% catarratti, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 40%; ● con menzione del vitigno bianchi: Ansonica o Insolia, Catarratto, Grecanico o Grecanico dorato, Grillo, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon, Zibibbo, Moscato di Alessandria ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 15%; ● spumante brut: min. 70% chardonnay, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 15%; ● spumante dolce: min. 95% moscato d’Alessandria o zibibbo, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%; ● Vendemmia Tardiva Zibibbo: moscato d’Alessandria o zibibbo min. 95%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%; ● Vendemmia Tardiva Sauvignon: sauvignon min. 95%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%; ● Passito: moscato d’Alessandria o zibibbo min. 95%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%; ● Moscato: moscato d’Alessandria min. 95%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 5%; ● rosso, riserva: min. 60% nero d’Avola e/o calabrese, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 60%; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva): Calabrese o Nero d’Avola, Frappato, Perricone o Pignatello, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● le forme di allevamento consentite sono l’alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di impianto dovrà essere di almeno 3.500 ceppi/ha per le uve a bacca bianca e 4.000 per le uve a bacca nera; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie Bianco, Ansonica o Insolia, Catarratto, Grecanico, Grillo, Muller Thurgau, Sauvignon, Moscato e Spumante, 11 t/Ha e 12,50% vol. per Rosso, Rosso Riserva, Calabrese oNero d’Avola, Frappato, Perricone o Pignatello e Syrah, 11 t/Ha e 13,00% vol. per il Passito, 9 t/Ha e 12,00% vol. per lo Chardonnay, 9 t/Ha e 12,50% vol. per Cabernet Sauvignon e Merlot, 6 t/Ha e 16,00% vol. per Vendemmia Tardiva Sauvignon e Vendemmia Tardiva Zibibbo;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l’appassimento delle uve, l’affinamento e l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei Comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve; ● le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● la tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave; ● la tipologia Passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente; ● le tipologie Vendemmia Tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta; ● per il vino “Erice Rosso”, la menzione “Riserva” è ammessa a condizione che, prima dell’immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di 2 anni, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● nell’etichettatura dei vini “Erice” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per i tipi tranquilli
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