Le DOCG del Piemonte: Asti

❂ Asti D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.M. 9/7/1967 – G.U. n.199 del 9/8/1967; approvato D.O.C.G. con D.M. 29/11/1993 – G.U. n.289 del 7/12/1993; ultima modifica D.M. 13/3/2026 – G.U. n.68 del 23/3/2026 e successiva modifica ordinaria ai sensi art. 24 del Reg. UE n. 2024/1143 – Comunicazione a C.E. pubblicata nella G.U.U.E. serie C del 31 luglio 2026)
► zona di produzione
● in provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
● in provincia di Asti: l’intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Sessame, San Giorgio Scarampi e Vesime;
● in provincia di Cuneo: l’intero territorio dei Comuni di Camo (dal 2019 incorporato nel Comune di S. Stefano Belbo), Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Seno d’Elvio del comune di Alba;
► base ampelografica
● Asti o Asti Spumante, Asti o Asti Spumante Metodo Classico (Metodo Tradizionale), Moscato d’Asti, Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva: moscato bianco min. 97%, possono concorrere le uve provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 3%;
● Asti o Asti Spumante rosato o rosé, Asti o Asti Spumante Metodo Classico (Metodo Tradizionale) rosato o rosé, devono essere ottenuti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografica: uve del vitigno Moscato bianco da un minimo del 70% fino a un massimo del 90%; uve da vitigno Brachetto da un minimo del 10% fino a un massimo del 30%;
► norme per la viticoltura
● sono da considerare idonei alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l’esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri o umidi;
● I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino;
● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di:
- «Asti» o «Asti» spumante: 10 t/Ha e 9,00% vol.
- «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale): 10 t/Ha e 10,00% vol.
- «Asti» o «Asti» spumante rosato o rosé: Moscato 10 t/Ha, Brachetto 8 t/Ha e 9,00% vol.
- «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) rosato o rosé: Moscato 10 t/Ha, Brachetto 8 t/Ha e 10,00% vol.
- Moscato d’Asti: 10 t/Ha e 10,00% vol.
- Asti Spumante Metodo Classico: 10 t/Ha e 10,00% vol.
- Moscato d’Asti Vendemmia Tardiva: 6 t/Ha e 12,00% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino “Moscato d’Asti”, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia Vendemmia Tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie, devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO);
● nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni. Tali pratiche, in particolare la refrigerazione, possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui;
● la partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» o «Asti» spumante e «Asti» o «Asti» spumante rosato o rosé da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare;
● la partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) e «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) rosato o rosé, da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti;
● il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti» spumante e «Asti» o «Asti» spumante rosato o rosé, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a un mese, compreso il periodo di affinamento in bottiglia;
● il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Asti» o «Asti» spumante Metodo Classico (metodo tradizionale) e «Asti» o «Asti» spumante Metodo Classico (metodo tradizionale rosato o rosé, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno 9 mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura;
● l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» o «Asti» spumante anche nella tipologia rosato o rosé e «Asti» o «Asti» spumante Metodo Classico (metodo tradizionale) anche nella tipologia rosato o rosé deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
● per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» o «Asti» spumante rosato o rosé o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) rosato o rosé, è consentito nella preparazione della partita, cuvée, l’assemblaggio di mosti e/o vini ottenuti dalla vinificazione di uve Moscato bianco e di uve Brachetto, per un minimo di 70% e un massimo del 90% di uve Moscato bianco e per un minimo del 10% e un massimo del 30% di uve Brachetto, provenienti dalla zona di produzione;
● l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Moscato d’Asti» deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
● è vietata la pratica di arricchimento per la tipologia «Moscato d’Asti» Vendemmia Tardiva;
● Il vino «Moscato d’Asti» Vendemmia Tardiva deve essere sottoposto a un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione;
► norme per l’etichettatura
● per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico, «Moscato d’Asti» e «Moscato d’Asti» vendemmia tardiva è consentito l’uso del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 238/2016.;
● nell’etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti è obbligatoria l’indicazione del produttore / elaboratore;
● per tutte le tipologie di vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● per la tipologia «Asti» o «Asti» spumante Metodo Classico (metodo tradizionale) anche nella tipologia rosato o rosé, è consentita l’indicazione della data di “sboccatura“, purché veritiera e documentabile;
● per la tipologia «Asti» o «Asti» spumante anche nella tipologia rosato o rosé prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti“;
► norme per il confezionamento
● il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Asti» spumante o «Asti» anche nella tipologia rosato o rosé e «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche nella tipologia rosato o rosé, confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite;
● è vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l’utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure:
– tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
– tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
● i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiusi con sistemi di tappatura, marchiati indelebilmente “Moscato d’Asti”, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.
Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia “Albeisa“. È vietato per tale tipologia l’uso del tappo a fungo e della gabbietta.
È inoltre vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
– tappo corona;
– tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
– tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con
il vino;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
L’Area di produzione della DOCG «Asti» comprende 51 comuni nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, estendendosi quindi nella zona conosciuta come Langhe-Roero e Monferrato.
La formazione dei terreni risale ad oltre 12 milioni di anni fa, quando il mare, ritirandosi, lasciò spazio a ciò che oggi è conosciuto come la Pianura Padana. Con i processi erosivi che si sono succeduti nei secoli, il territorio di produzione è andato modellandosi dando vita all’attuale conformazione del paesaggio. Questo si presenta con prevalenza di alta collina nella zona sud-ovest, che degrada verso nord e verso est.
Le terre più antiche sono localizzate nella zona centro/ovest, con formazione geologica prevalente di Cassinasco (province Cuneo e parte Asti). Il periodo di formazione risale al Serravalliano, periodo compreso tra i 13 e gli 11 milioni di anni fa. In questa zona prevale la roccia arenaria, con suoli minerali franco sabbiosi, spesso fratturati, con caratteristiche permeabilità e leggerezza, e presenza di calcare attivo medio.
Di più recente formazione la zona est, che comprende parte della zona di produzione in provincia di Asti e le zone dell’Alessandrino. Risale infatti tra i 10 e i 5 milioni di anni la formazione geologica qui prevalente, Marne di Sant’Agata con evidenti formazioni di vene di gesso. I suoli franco limosi si caratterizzano di conseguenza per compattezza e trattenuta idrica.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Per trarre il maggior beneficio qualitativo dalla mineralità dei suoli, la viticoltura della denominazione «Asti», per i vitigni consentiti Moscato bianco e Brachetto, si è insediata negli ambienti collinari con le esposizioni più adeguate alla corretta e sana maturazione delle uve. Nel complesso il sistema collinare che abbraccia la viticoltura delle uve moscato e brachetto si trova tra i 150 ed i 600 metri, con esposizione dei vigneti prevalentemente verso sud, nella zona ovest, e sud/est e sud/ovest nella zona est. Il 45% dei vigneti si trova tra i 200 ed i 300 metri di altitudine; il 30% tra i 300 ed i 400 metri; il 17% oltre i 400 metri.
Le condizioni climatiche hanno un ruolo fondamentale nella descrizione della produzione. Il clima continentale che ha caratterizzato negli anni la zona di produzione ha infatti portato a sfruttare i pendii più ripidi per avvantaggiarsi del miglior irraggiamento. Degli oltre 10.000 ettari iscritti alla denominazione, il 25% hanno pendenza oltre il 30% (17°), il 10% oltre il 40% (22°), il 4% oltre il 50% (27°), rendendo di fatto la coltivazione di buona parte di questo territorio di produzione, una viticoltura eroica.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
All’interno della zona di produzione della DOCG «Asti» si ritrovano pertanto matrici geologiche con diversa composizione, quali terreni a prevalenza calcarea, argillosa o sabbiosa, che influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve aromatiche prodotte e dei vini derivati. Sulla base di queste matrici, in combinazione con i fattori climatici che caratterizzano queste aree e con la disposizione dei vigneti, si possono individuare ambiti territoriali in cui l’uva conferisce al vino caratteristiche tipiche. A partire dalla zona ovest, nell’area che comprende i comuni di Santo Stefano Belbo, Mango, Castiglione Tinella tra gli altri, il vino risulta molto intenso nei suoi sentori aromatici, ampi, di corpo medio e molto fine.
Spostandoci nella zona che da Canelli si sviluppa verso est, inclusiva anche dei comuni di Calosso, San Marzano Oliveto ed altri, i vini prodotti mostrano un corpo più pieno e di grande equilibrio.
Proseguendo verso est, i vini prodotti nella zona compresa tra i comuni di Rocchetta Palafea, Nizza Monferrato, Maranzana fino ad Acqui Terme, si mostrano vigorosi, ricchi, di corpo, grassi.
Infine, nella zona più ad est della denominazione, nella zona che Cassine abbraccia Strevi fino ad Acqui Terme, i vini presentano aromaticità finissima e intensa.



