Le DOCG del Piemonte: Erbaluce di Caluso o Caluso

❂ Caluso D.O.C.G.
(Approvato DOC con D.P.R. 9/7/1967 – G.U. n.203 del 14/8/1967; approvato DOCG con D.M. 8/10/2010 – G.U. n.248 del 22/10/2010; ultima modifica D.M. 7/3/2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf – Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia e Vische;
● in provincia di Vercelli: Moncrivello;
● in provincia di Biella: Roppolo, Viverone e Zimone;
► base ampelografica
● bianco, spumante, passito (anche riserva): erbaluce, la versione passito liquoroso è stata revocata nel 1998;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 11 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie “Erbaluce di Caluso”, Passito e Passito Riserva, 11 t/Ha e 9,50% vol. per la tipologia Spumante;
● i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, “Erbaluce di Caluso” Passito o “Caluso” Passito, “Erbaluce di Caluso” Passito Riserva o “Caluso” Passito Riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna“, seguita dal relativo toponimo, purché i relativi vigneti abbiano un’età d’impianto di almeno 3 anni. La resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 5,90 t/Ha e 11,00% vol. al 3° anno d’impianto, 6,90 t/Ha e 11,00% vol. al 4° anno d’impianto, 7,90 t/Ha e 11,00% vol. al 5° anno d’impianto, 8,80 t/Ha e 11,00% vol. al 6° anno d’impianto e 9,90 t/Ha e 11,00% dal 7° anno d’impianto;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione, le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio per la tipologia Passito, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione, le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte;
● il vino “Erbaluce di Caluso” Spumante o “Caluso” Spumante deve essere elaborato con il metodo tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia, con un periodo minimo di permanenza sui lieviti di 15 mesi;
● nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” Passito o “Caluso” Passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%;
● i seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento: “Erbaluce di Caluso” Passito o “Caluso” Passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia; “Erbaluce di Caluso” Passito Riserva o “Caluso” Passito Riserva: dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, con l’esclusione della tipologia Spumante senza l’indicazione del millesimo, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il comprensorio Erbaluce comprende 36 comuni situati tra le due serre, quella di Ivrea e di Caluso, che le racchiudono nella conca morenica canavesana dove i vigneti sono disposti sul lato sud. La tecnica di coltura è la pergola calusiese formata da un’interfila di oltre 5 metri con circa mille ceppi per ettaro. La potatura è a tralci lunghi perché l’Erbaluce non è produttiva sulle prime tre o quattro gemme basali. Particolare è la raccolta dell’uva per tipologia passito che viene adagiata su graticci in appositi locali per l’appassimento naturale.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
L’Erbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle colline moreniche canavesane che hanno una buona acidità di base che lascia nel vino una pregevole freschezza.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’Erbaluce è un vitigno autoctono introdotto in loco dai romani e con buona probabilità derivante dal Greco di Fiano. È un vitigno versatile e unico nel panorama dei bianchi perché può essere vinificato in tre tipologie diverse: bianco secco, spumante e passito.

