Le DOC dell’Emilia Romagna: Emilia-Romagna Sottozona Reno

❂ Emilia-Romagna Sottozona Reno D.O.C.
(Approvato con Reg. UE di esecuzione n.2023/2824 dell’11/12/2023 – G.U.U.E. – Serie L del 18/12/2023; ultima modifica D.M. 11/11/2025 – G.U. n.269 del 19/11/2025)
► zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Granarolo dell’Emilia, Imola, Medicina, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa, nonché le località Crespellano e Bazzano del Comune di Valsamoggia;
● in provincia di Modena: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto;
► base ampelografica
● anche frizzante, spumante: pignoletto min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, max. 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni pinot nero e/o pinot grigio vinificate in bianco;
► norme per la viticoltura
● la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata non deve essere superiore a 18 t/ha e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,5% vol.; i limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate favorevoli, ferma restando la possibilità di un supero di produzione non superiore al 20%.
In tal caso, l’esubero di produzione potrà essere rivendicato con la denominazione di origine controllata Emilia-Romagna fino al limite consentito, nonché con la IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche.
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» sottozona «Reno» devono essere effettuate nella zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione e presa di spuma siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio amministrativo delle Province di Reggio Emilia, Modena e Bologna;
► legame con l’ambiente geografico
Dal punto di vista analitico ed organolettico i vini prodotti in questa sottozona presentano caratteristiche che risultano alquanto riconoscibili e proprie, e riflettono la tipicità e la caratterizzazione del territorio di produzione legate alle proprietà pedoclimatiche dell’ambiente.
Tali caratteristiche del vino di base, sono evidentemente condizionate dall’ambiente fertile e fresco caratteristico della sottozona, ricco di ghiaie e di sabbie, e delle forme di allevamento principalmente basate su cordoni permanenti (cordone speronato e G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del vitigno Pignoletto. Dalle uve prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese posta alla destra del fiume Panaro si possono quindi ottenere vini bianchi dal colore giallo paglierino, di media struttura, buona acidità. La freschezza e la fragranza dei profumi con evidenze floreali e fruttate contribuiscono al loro espressione gustativo.



