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► zona di produzione ● in provincia di Brindisi: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne;
► base ampelografica ● bianco: min. 80% chardonnay e malvasia bianca, da sole o congiuntamente, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” max. 20%, ad esclusione dei moscati; ● con menzione del vitigno bianchi (anche spumante): Chardonnay, Malvasia Bianca, Fiano, Sauvignon, min. 90%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” max. 10%; ● rosato (anche spumante), rosso (anche novello, riserva): min. 70% negroamaro, possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni malvasia nera di Brindisi, susumaniello, montepulciano, sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Negroamaro o Negro Amaro (anche riserva, rosato, rosato spumante), Susumaniello, min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita, anche con impianti fissi, l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 12% vol. per i vini rossi (12,5% vol. per le versioni Riserva) e 13 t/Ha e 11% vol. per i vini bianchi;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Latiano, in provincia di Brindisi; ● i vini “Brindisi” Rosso Riserva, “Brindisi” Negroamaro Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve; ● i vini “Brindisi” Rosato, Negroamaro Rosato e Bianco, Chardonnay, Malvasia bianca, Fiano e Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini “tranquilli”, mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato saccarosio, mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, mosto concentrato rettificato; ● è consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E’ inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
► norme per l’etichettatura ● sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino “Brindisi”, ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l’annata di produzione delle uve
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