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Olio Extravergine di Oliva Brisighella DOP


 

Emilia Romagna

 

Olio

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BRISIGHELLA (DOP)

Logo Consorzio Olio Extravergine di Oliva BrisighellaArea di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’Olio di Oliva della denominazione di origine protetta «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì, idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.

Varietà
La denominazione di origine protetta «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
Le forme di allevamento devono essere a vaso Policonico e a Monocono.
La densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m 6×8 e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m 6×3.
La produzione massima di olive/ha non può superare i Kg 5.000.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio di invaiatura e non deve protrarsi oltre il 20 dicembre di ogni campagna olivicola.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici.

Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18 %. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i 2 giorni successivi alla raccolta.

Caratteristiche al consumo
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella», all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   • Colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
   • Odore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro;
   • Sapore: fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana >3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana >3) sia di amaro che di piccante;
   • Acidità massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,3g/100g di olio;
   • N. di Perossidi: ≤ 13 mEq O2 /kg; K232: ≤ 2,0; K270: ≤ 0,20;
   • Acido Linoleico: ≤ 8 %;
   • Acido Oleico: ≥ 74 %.
Limite minimo contenuto in polifenoli: ≥ 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo uficiale «Determinazioni dei biofenoli nell’olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29).
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine controllata «Brisighella» da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.

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