Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Mercato Saraceno

❂ Romagna Sottozona Mercato Saraceno D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Forlì-Cesena: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina e i territori dei comuni di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena così delimitati:
In comune di Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la SP 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa e al suo termine si prosegue fino a incontrare l’abitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di Comune con il Comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla SP 138 al confine del comune con il comune di Cesena.
Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra l’incrocio del confine del comune di Roncofreddo con la SP 75, lungo questa fino all’incrocio con la via Garampa; in Monteaguzzo e per questa fino all’incrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla SP 75.
In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la SP 138 fino al confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si prosegue per detto confine di comune fino a incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte; indi per il confine comunale fino all’incrocio con la SP 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla località Cà di Quagliotto, indi lungo il confine comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all’incrocio di questa con la SP 138 in corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.
In comune di Cesena dall’incrocio della SP 138 con la SP 75 indi per questa si risale fino al confine di Comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino a incrociare la via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino a incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino all’incrocio con la SP 138 nei pressi del cimitero di Gualdo; indi per la SP 131 si prosegue fino all’incrocio con la SP 75 e inoltre, in comune di Cesena, dall’imbocco della SP 48 in Borello si prosegue per detta SP attraverso l’abitato di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge località Il Palazzo, indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la SP 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena con il comune di Sarsina;
► base ampelografica
● Famoso: min. 95% famoso, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Famoso Mercato Saraceno, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro;
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 10,5% vol. per il “Romagna” Famoso Mercato Saraceno Spumante, 12 t/Ha e 11% vol. per il “Romagna” Famoso Mercato Saraceno, 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Famoso Mercato Saraceno, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno Riserva;
► norme per la vinificazione
● per i vini DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno e “Romagna” Famoso Mercato Saraceno, le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini. Le operazioni di elaborazione della tipologia “Romagna” Famoso spumante possono essere effettuate
nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno, anche Riserva, e “Romagna” Famoso Mercato Saraceno, anche spumante, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Famoso Mercato Saraceno non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° febbraio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Mercato Saraceno Riserva, e “Romagna” Famoso Mercato Saraceno anche spumante, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.


