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Olio Extravergine di Oliva Colline Pontine DOP


 

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Olio

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA COLLINE PONTINE (DOP)

Olio Extravergine di Oliva Colline PontineArea di produzione – comprende il territorio della provincia di Latina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di Latina: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.
Varietà – Itrana dal 50% al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50%. Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10% purché non modifichino le caratteristiche del prodotto.
Caratteristiche al consumo – deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
VALUTAZIONI CHIMICO-FISICHE: Acidità totale espressa in Acido Oleico inferiore o uguale 0,6 grammi per 100 gr. di olio; Numero di perossidi uguale o inferiore a 12; Valore dei polifenoli superiore a 100 mg./kg.; Acido oleico uguale o superiore a 72 per cento; Profilo organolettico: colore dal verde intenso al giallo con riflessi dorati; all’olfatto si caratterizza per la presenza di un aroma fruttato da medio a intenso di oliva verde, con retrogusto di mandorla e con nota tipica di erbaceo fragrante; sentore tipico è il pomodoro (verde). Da lieve a medio l’Amaro e il Piccante.
DESCRITTORI ORGANOLETTICI MEDIANA: Difetti 0; Fruttato di oliva 4–7; Amaro 3–5; Piccante 3-5; Pomodoro 3-6; altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.
Caratteristiche di coltivazione – la coltivazione delle olive, nonché l’estrazione, e l’imbottigliamento dell’olio devono avvenire nell’ambito della zona di produzione, per ridurre i rischi di deterioramento e decadimento della qualità organolettica nelle fasi tra l’estrazione, lo stoccaggio e la certificazione dell’olio; i rischi di deterioramento qualitativo del prodotto, provocati dalla possibile esposizione con la luce, il calore, l’ossigeno dell’atmosfera, aumentano notevolmente con il trasporto del prodotto al di fuori della zona di produzione e per garantire il controllo e la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive e all’olio derivato le sue specifiche caratteristiche. Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte. Per la gestione del suolo si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. E’ consentito il diserbo chimico. Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non può superare i Kg. 100 per pianta di olivo. La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio. E’ vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. E’ consentito l’utilizzo di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.
Metodo di oleificazione – è assolutamente vietato l’uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi per l’estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 33 °C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al massimo. E’ vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”. E’ vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l’uso del talco nell’ambito del processo di estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27% in peso di olive. E’ consentito l’ottenimento dell’olio con metodo biologico.

 

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