Le DOC dell’Alto Adige: Alto Adige Sottozona Meranese di Collina o Meranese

❂ Alto Adige Sottozona Meranese di Collina (Südtirol Meraner Hügel) o Meranese (Südtirol Meraner) D.O.C.
(Approvato con P.M. 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende in tutto o in parte i comuni di Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo e Tirolo;
► base ampelografica
● min. 85% schiava (grossa e/o grigia e/o gentile), per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 10,00% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno del territorio della provincia di Bolzano;
● è consentito l’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● è consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l’aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
► norme per l’etichettatura
● per il vino “Alto Adige” Meranese di Collina sono consentite le indicazioni di località Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg e Labers, per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell’ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta “del Burgraviato” o in lingua tedesca “Burggräfler”;
● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
