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Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Meldola

Mappa Romagna Doc Sottozona Meldola


❂ Romagna Sottozona Meldola D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)


zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Meldola.
Da Meldola si segue il confine della menzione geografica aggiuntiva Predappio sino al confine con il comune di S. Sofia; quindi per la SP 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le SP 96 e 127 sino a Civorio; quindi per la SP 95 sino a incontrare il confine della menzione geografica aggiuntiva San Vicinio che si segue per ritornare a Meldola lungo i confini della menzione geografica aggiuntiva Bertinoro;


base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;


norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Meldola la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Meldola, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Meldola Riserva;


norme per la vinificazione
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Meldola, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino “Romagna” Sangiovese Meldola Riserva, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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