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Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Brisighella

Mappa Romagna Doc sottozona Brisighella


❂ Romagna Sottozona Brisighella D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)


zona di produzione
● in provincia di Ravenna: comprende parte dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Faenza.
Dal limite nord-est della zona delimitata, in località Budrio si segue il confine amministrativo tra i comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme in direzione est; si continua seguendo i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo Terme in direzione nord-est e si prosegue seguendo i confini amministrativi tra i comuni di Faenza e Castel Bolognese fino ad arrivare ad incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei pressi della chiesa di Tebano. Da qui verso sud-est fino a Casale.
Si prosegue in direzione sud lungo la strada provinciale, fino ad incrociare la Statale Brisighellese che si percorre in direzione sud fino alla frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di Errano e poi sulla Provinciale Canaletta di Sarna in direzione sud est fino ai pressi di Villa Gessi. Si prosegue su via Canaletta di Sarna verso sud sino al confine amministrativo fra i comuni di Faenza e Brisighella nei pressi della chiesa di Sarna. Si procede sul confine dei sopradetti confini comunali verso sud est sino ad incrociare la via Pian di Vicchio che si percorre in direzione sud-ovest, poi si attraversa la strada provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato “Sentiero di Monte Gebolo”, per arrivare alla località “Ca’ Raggio” nei pressi del lago aziendale dove si prosegue per la località “Casa Ergazzina” poi in direzione sud-ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata “Ca’ di Là” poi case Soglia e Soglietta fino ad arrivare sul ponte del torrente Marzeno.
Si prosegue per detto torrente in direzione sud-est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella di Forlì – Cesena dove si segue in direzione ovest. Si prosegue lungo il confine delle due provincie fino ad arrivare alla strada consorziale di Lago. Da qui in direzione sud-ovest si oltrepassa la chiesa di Valpiana sino ad incrociare la strada Statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada suddetta, in direzione nord verso Brisighella. Attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a livello e continua, in direzione nord-est, lungo la 25 strada consorziale per Santa Maria in Purocielo.
Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale elle Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Ca’ Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud ovest lungo la strada consorziale Zattaglia–Monte Romano fino alla località Casetto dove continua in direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo, Pagnano, Soglia e il fiume Senio, si immette sulla Statale Casolana, che si percorre in direzione nord verso Riolo Terme fino a immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue in direzione nord-est fino a oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in direzione nord-ovest verso Ca’ Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e Ravenna; segue, quindi in direzione nord est il confine predetto fino alla località Budrio, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio;


base ampelografica
● bianco: trebbiano min. 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni albana e chardonnay, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 40%;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;


norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Bianco Brisighella la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro;
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12t/Ha e 11% vol. per il “Romagna” Bianco Brisighella, 9t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Brisighella, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Brisighella Riserva;


norme per la vinificazione
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella e per il vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche Riserva, e dei vini “Romagna” Bianco Brisighella, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° marzo dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all’anno di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, e per il vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella, anche riserva, e nel vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella è vietata qualunque forma di arricchimento;


norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Brisighella anche riserva, e per il vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Per il vino DOC “Romagna” Bianco Brisighella è consentito il confezionamento esclusivamente in contenitori in vetro della capacità massima di 1,5 litri.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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