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► zona di produzione ● in provincia di Oristano: il territorio amministrativo dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras; ● in provincia di Medio Campidano: Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale e Villanovaforru;
► base ampelografica ● Bovale (anche riserva, superiore): min. 85% Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande (Bovale di Spagna), è ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11% vol. (12% vol. per le tipologie “Superiore” e “Riserva”);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata. L’imbottigliamento delle tipologie “Superiore” e “Riserva” deve essere effettuato all’interno della zona delimitata; ● i vini a denominazione di origine controllata “Campidano di Terralba” o “Terralba” Bovale e “Campidano di Terralba” o “Terralba” Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia “Riserva” è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Campidano di Terralba” o “Terralba” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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