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► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende parte del territorio comunale di Orbetello;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo: 10-30% trebbiano toscano (procanico), 30-50% ansonica, 20-40% vermentino, max. 20% chardonnay e/o sauvignon, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon ciascuno min. 85%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana; ● rosato, rosso, rosso riserva: min. 70% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche riserva), Merlot, Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie Rosso (anche nella tipologia Riserva), Rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie Bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/ha e 11% vol. per le versioni Rosato, Rosso, Sangiovese (12% vol. per la versione Riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, 10 t/Ha e 11% vol. per le versioni Bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni di Orbetello e Capalbio; ● per la tipologia “Parrina” Rosso Riserva e Sangiovese Riserva è obbligatorio l’invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno uno in botti di legno e almeno 3 mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve; ● per la tipologia “Parrina” Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: – l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo; – il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; – la conservazione e l’invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; – la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; – l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Parrina” è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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