► zona di produzione ● in provincia di Trapani: comprende esclusivamente i terreni vocati alla qualità dell’intera isola di Pantelleria;
► base ampelografica ● liquoroso, spumante, dorato, passito liquoroso, zibibbo dolce, zibibbo bianco (anche frizzante): zibibbo. Per il solo tipo bianco, anche frizzante, min. 85% zibibbo, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Trapani max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 2.000 ceppi/Ha; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 13,00% vol. per Pantelleria Moscato Dorato, 12,00% vol. per Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria, Pantelleria Moscato Liquoroso e Pantelleria Passito Liquoroso, 11,00% vol. per Pantelleria Bianco Frizzante, 10,00% vol. per Pantelleria Moscato Spumante e Pantelleria Zibibbo Dolce;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’appassimento delle uve e l’alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate nell’isola di Pantelleria; ● le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della Regione Sicilia; ● l’imbottigliamento dei vini “Moscato di Pantelleria” e “Passito di Pantelleria” deve avvenire all’interno della zona di vinificazione; ● la tipologia Moscato Dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione: – essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie; – provenire da vigneti entrati in produzione da più di 3 anni alla data del 1° settembre di ogni anno; – derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr per litro, eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in vigore; – essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcole di origine viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l’equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato sulla base dell’1% volumico di alcol puro per 17,5 gr di zucchero residuo per litro; – avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro; – essere stato aggiunto obbligatoriamente dell’alcole di origine viticola in una o al massimo due volte nella cantina del produttore; ● i vini “Moscato di Pantelleria” e “Pantelleria Moscato Liquoroso” devono essere ottenuti dalla fermentazione di mosto da uve fresche; ● il vino “Passito di Pantelleria“, deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole. E’ consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino, tranne l’eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%; ● il vino “Passito di Pantelleria Liquoroso” deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia. Per l’ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l’aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione, e per il Passito Liquoroso l’eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%; ● il vino “Passito di Pantelleria” non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell’anno successivo alla vendemmia; il tipo “Pantelleria” Passito Liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia;
► norme per l’etichettatura ● nell’etichettatura del vino “Passito di Pantelleria” è consentito riportare in etichetta “Vino ottenuto da uve appassite al sole“; ● per i tipi “Moscato di Pantelleria”, “Passito di Pantelleria” e “Pantelleria” Passito Liquoroso è obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
|