► zona di produzione ● in provincia di Oristano: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Baratili S. Pietro, Cabras (frazione Solanas), Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano (con le frazioni Nuravinieddu, Massana, Donigala Fenugheddu, Silì, Santa Giusta, Palmas Arborea), Riola Sardo, S. Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis (con la frazione S. Vero Congius), Solarussa, Tramatza, Zeddiani e Zerfaliu;
► base ampelografica ● anche superiore, liquoroso: vernaccia in purezza;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 8 t/Ha e 14,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento della “Vernaccia di Oristano” devono essere effettuate all’interno dei Comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione; ● nel corso del mese di marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia, il vino, previa filtrazione ed eventuale chiarificazione, viene trasferito in botti di castagno o di rovere per subirvi, a partire dalla data di trasferimento, almeno 2 anni di invecchiamento. Le cantine in cui viene effettuato l’invecchiamento devono essere ventilate, risentire della temperatura esterna ed essere situate all’interno della zona di produzione; ● il vino “Vernaccia di Oristano”, ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 15, che sia immesso al consumo con una gradazione alcolica minima svolta di gradi 15,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento, non inferiore a 3 anni, può portare la qualifica di “Superiore“; ● la “Vernaccia di Oristano”, dopo il primo travaso, può essere usata per la preparazione del vino “Vernaccia di Oristano” Liquoroso mediante la sola pratica dell’aggiunta di alcol da vino o da materie vinose o di acquavite di vino. Il prodotto così trattato, previe le operazioni di cantina eventualmente necessarie, deve essere trasferito in botti di castagno o di rovere per subirvi un invecchiamento minimo di 2 anni; ● il vino “Vernaccia di Oristano” Liquoroso deve avere una gradazione alcolica svolta non inferiore al 16,5% in volume ed un contenuto in zuccheri non inferiore ai 50 g per litro e non superiore agli 80. Il tipo secco (dry) deve avere una gradazione alcolica svolta non inferiore al 18% in volume ed un tenore in zuccheri non superiore ai 40 g per litro;
► norme per l’etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Vernaccia di Oristano” destinati al consumo, può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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