► zona di produzione ● in provincia di Perugia: il territorio amministrativo del comune di Torgiano;
► base ampelografica ● bianco: 50-70% Trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%; ● spumante: max. 50% Chardonnay, max. 50% Pinot Nero, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%; ● vendemmia tardiva: min. 50% Chardonnay, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%; ● Vin Santo: 50-70% Trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%; ● rosato, rosso: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay di Torgiano, Pinot Grigio di Torgiano, Riesling italico di Torgiano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon di Torgiano, Pinot nero di Torgiano, Merlot di Torgiano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di impianto dovrà essere di 3.000 ceppi per ettaro; ● la resa massima di uva in coltura specializzata è di 12,5 t/Ha per i vini Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano, 12,0 t/Ha per i vini Rosso e Rosato di Torgiano, 11,5 t/Ha per i vini Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano, 9,0 t/Ha per i vini Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano, 10,0 t/Ha per i vini Torgiano Spumante, Torgiano Vendemmia Tardiva e Torgiano Vin Santo; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati: “Torgiano” Spumante 10,50% vol., “Bianco di Torgiano”, “Chardonnay di Torgiano”, “Pinot Grigio di Torgiano”, “Merlot di Torgiano” e “Riesling Italico di Torgiano” 11,00% vol., “Rosso e Rosato di Torgiano”, “Cabernet Sauvignon di Torgiano” e “Pinot Nero di Torgiano”11,50% vol., “Torgiano» Vendemmia Tardiva” 14,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia. Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano” Spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a 2 anni di permanenza sulle fecce nell’ambito del territorio della provincia di Perugia. Le operazioni di affinamento in legno dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Torgiano”, “Merlot di Torgiano”, “Cabernet Sauvignon di Torgiano” e “Pinot Nero di Torgiano”, della durata di almeno 6 mesi possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve; ● per la tipologia “Torgiano Vendemmia Tardiva” le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da garantire alla raccolta delle stesse una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 14,00%; ● la tipologia “Torgiano Vin Santo” deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16,00%. La vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Torgiano Vin Santo” deve avvenire in idonei recipienti di legno di capacità non superiore a litri 400; l’invecchiamento di detta tipologia non deve essere inferiore a mesi 36 di cui almeno 24 mesi nei predetti recipienti in legno di capacità non superiore a litri 400;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie di vino, ad eccezione della tipologia spumante, per la quale è facoltativa, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione vendemmia
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