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Le Doc del Lazio: Velletri

Le Doc del Lazio: Velletri

Velletri D.O.C.
(Ultima modifica: D.M. 7/9/1999 – G.U. n.219 del 17/9/1999)

zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Lariano e Velletri;
● in provincia di Latina: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Cisterna di Latina;

base ampelografica
● bianco (anche superiore): max. 70% malvasia bianca di Candia e/o malvasia puntinata, min. 30% trebbiano toscano, trebbiano verde e trebbiano giallo, possono concorrere altre uve provenienti dai vitigni bellone e bonvino e da altri vitigni a bacca bianca aut. e/o racc. per le province di Roma e Latina max. 20%;
● rosso (anche riserva): 10-45% sangiovese, 30-50% montepulciano, min. 10% cesanese comune e/o di Affile, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Roma e Latina, fra cui bombino nero, merlot e ciliegiolo max. 30%;

norme per la viticoltura
è ammessa l’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha per tutte le tipologie e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11,00% vol. per Bianco Superiore e Rosso, 12,00% vol. per il Rosso Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio e l’arricchimento del grado alcolico, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione, nonché nel territorio amministrativo della frazione di Campoverde del comune di Aprilia.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell’ambito del territorio della regione Lazio;
è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione d’origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
è ammessa la colmatura dei vini in corso d’invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento;
la tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 6 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.
Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato;
la tipologia “Riserva” deve avere effettuato un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;

norme per l’etichettatura
nell’etichettatura dei vini recanti la menzione “Riserva” e la specificazione “Superiore” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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