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Le Doc del Lazio: Marino

Le Doc del Lazio: Marino

Marino D.O.C.
(Ultima modifica: D.M. 22/3/2010 – G.U. n.89 del 17/4/2010)

zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende l’intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo;

base ampelografica
● frizzante (secco, abboccato, amabile), spumante (secco, amabile), vendemmia tardiva (amabile o dolce), passito (amabile o dolce), classico (secco, abboccato, amabile, dolce), classico superiore (secco, abboccato, amabile, dolce) min. 50% malvasia bianca di Candia – loc. malvasia rossa, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 50%;
● con menzione del vitigno bianchi: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (verdicchio bianco), Bellone, Greco, Bombino, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 15%;

norme per la viticoltura
per la produzione del vino “Marino” Classico, anche nelle tipologie “Superiore”, “Vendemmia Tardiva” e “Passito”, non è ammesso il sistema di allevamento a tendone;
i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, dovranno avere una densità non inferiore a 3.000 ceppi/Ha per il “Marino” e a 3.500 ceppi/Ha per il “Marino” Classico anche nelle tipologie “Superiore”, “Vendemmia Tardiva” e “passito”;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie “Marino”, “Marino” Superiore, Frizzante e Spumante, 15 t/Ha e 10,50% vol. per Trebbiano verde, Greco e Bellone, 15 t/Ha e 11,00% vol. per Bombino e Malvasia del Lazio, 15 t/Ha e 15,00% vol. per la tipologia Passito, 14 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Classico, 14 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Classico Superiore, 14 t/Ha e 15,00% vol. per la tipologia Classico Passito, 13 t/Ha e 13,00% vol. per le tipologie Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
è ammesso l’arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all’albo della denominazione d’origine controllata “Marino”, oppure con mosti concentrati rettificati, nonché tutte quelle pratiche consentite dalla normativa CE e nazionali vigenti;
le uve destinate a produrre vino a denominazione di origine controllata “Marino” Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva devono essere sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol. ed essere raccolte all’inizio di novembre.
Per le uve destinate alla produzione delle tipologie “Marino” Passito e Classico Passito il metodo tradizionale di vinificazione prevede che:
le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento naturale e non possono essere ammostate prima del 10 dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
L’appassimento può altresì avvenire su pianta, sotto tettoia e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.
Il periodo di invecchiamento è di almeno 8 mesi, di cui almeno 6 in botte, a decorrere dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve e l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,00% vol.;
per la presa di spuma della tipologia Spumante e della tipologia Frizzante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Marino”, o mosto concentrato rettificato;

norme per l’etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata “Marino” Superiore, Classico Superiore, Passito, Classico Passito, Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve mentre, per la tipologia “Marino” e “Marino” Classico l’indicazione dell’annata è facoltativa

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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