► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone e in parte quelli di Roma e Montecompatri;
► base ampelografica
● anche spumante: min. 70% malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Lazio (malvasia puntinata), max. 30% trebbiano toscano e/o trebbiano giallo e/o greco bianco e/o bellone e/o bombino bianco, possono concorrere altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, max. 15% di questo 30%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,00% vol. (10,00% vol. per la tipologia Spumante);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all’urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione.
● la zona di spumantizzazione comprende l’intero territorio della provincia di Roma;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Frascati” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, fatta eccezione per la tipologia “Spumante” |