Le DOC del Friuli: Friuli Colli Orientali Sottozona Cialla
❂ Friuli Colli Orientali Sottozona Cialla D.O.C.
(D.M. 14/10/2011 -G.U. n.248 del 20/10/2011; ultima modifica: D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Udine: coinvolge principalmente i territori collinari del comune di Prepotto;
► base ampelografica
● bianco: uve provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo previsti dal presente disciplinare, ivi compresa la varietà picolit;
● con menzione del vitigno bianchi: Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano (ciascuno 100%);
● rosso: uve provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca di colore analogo previsti dal presente disciplinare;
● con menzione del vitigno rossi: Refosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino (ciascuno 100%);
► norme per la viticoltura
● nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie “Verduzzo Friulano”, “Ribolla Gialla” e “Bianco”, kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie “Refosco dal Peduncolo Rosso”, “Schioppettino” e “Rosso”;
● la resa massima di uva ammessa è di 8 t/Ha di vigneto in coltura specializzata per le tipologie “Verduzzo Friulano”, “Ribolla Gialla” e “Bianco”, di 6 t/Ha per le tipologie “Refosco dal Peduncolo Rosso”, “Schioppettino” e “Rosso”;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol. per tutte le tipologie;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; è altresì consentita la vinificazione e l’imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell’ambito della specificata sottozona “Cialla“;
► norme per l’etichettatura
● per poter utilizzare la dizione “Riserva” i vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 4 anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
● per tutte le tipologie è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve