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► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende la frazione di San Vito nel comune di Luzzi;
► base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): 40-60% malvasia bianca, 20-30% greco bianco, guarnaccia bianca max. 30%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, max. 40%;
● rosato: min. 70% gaglioppo e/o magliocco (localmente noto come magliocco dolce), max. 10% malvasia bianca, possono concorrere greco nero, sangiovese e altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Cosenza max. 30%;
● rosso (anche riserva, passito, vendemmia tardiva, novello): min. 70% gaglioppo e/o magliocco (localmente noto come magliocco dolce), max. 10% malvasia bianca, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, max. 30%;
● con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Magliocco (localmente noto anche come Arvino, Aglianico di Cassano e Lacrima) min. 85%, possono concorrere greco nero, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha (7 t/Ha per la tipologia “Magliocco”) e 10,50% vol. per il tipo Bianco e 11 t/Ha e 11% vol. per i tipi Rosato e Rosso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e affinamento dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo del comune di Luzzi;
● per la produzione delle tipologie Passito, le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata;
● i vini “Terre di Cosenza Sottozona San Vito di Luzzi” Rosso e Magliocco, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, possono essere destinati a “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona San Vito di Luzzi, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |