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► zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l’intero territorio dell’isola d’Ischia;
► base ampelografica
● bianco (anche spumante, superiore): 45-70% forastera, 30-55% biancolella, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
● rosso: 40-50% guarnaccia, 40-50% piedirosso o per’ e palummo, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
● con menzione del vitigno bianchi: Biancolella, Forastera min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Piedirosso o Per’ e Palummo (anche passito) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo “Rosso” e “Piedirosso” o “Per’ e palummo” e a 10 t/Ha per i tipi “Bianco”, “Bianco Superiore”, “Biancolella” e “Forastera”;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% vol. per i tipi “Bianco”, “Biancolella” e “Forastera”, del 10,5% vol. per i tipi “Rosso” e “Piedirosso” o “Per’e palummo”, dell’11% vol. per la tipologia “Bianco Superiore”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di affinamento in bottiglia, nonché di spumantizzazione devono essere effettuate nell’ambito territoriale dell’Isola di Ischia;
● ai fini della vinificazione della tipologia Per’e Palummo “Passito” le uve devono essere sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale conveniente appassimento fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico naturale di 14,50% vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l’impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie per l’ammissione al consumo e sugli altri recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino “Ischia”, nonché sui relativi documenti di accompagnamento, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile |