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► zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l’intero territorio dei comuni di Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense e parte del territorio dei comuni di Castellammare di Stabia e Sant’Antonio Abate;
► base ampelografica
● bianco: min. 60% falanghina e/o biancolella e/o greco bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%;
● rosso, frizzante: min. 60% piedirosso e/o sciascinoso – loc. olivella e/o aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Napoli max. 40%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini “Penisola Sorrentina” non deve essere superiore a 11 t/Ha per i tipi “Rosso” e “Rosso Frizzante” e 12 t/Ha per il tipo “Bianco”. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini “Penisola Sorrentina” designati con il nome delle sottozone “Gragnano“, “Lettere” e “Sorrento” non deve essere superiore a 9 t/Ha per il tipo “Rosso” e “Rosso Frizzante” e a 10 t/Ha per il tipo “Bianco”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● sui recipienti contenenti i vini “Penisola Sorrentina” deve obbligatoriamente figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |