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► zona di produzione ● in provincia di Siracusa: comprende l’intero territorio del Comune di Siracusa;
► base ampelografica ● bianco: moscato bianco (loc. moscatello giallo o moscato giallo) min. 40%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 60%; ● con menzione del vitigno bianco (anche spumante): Moscato (bianco) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%; ● Passito: moscato bianco min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%; ● rosso: nero d’Avola min. 65%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 35%; ● con menzione del vitigno rossi: Nero d’Avola, Syrah min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 11,00% vol. per il Bianco, 11,50% vol. per il Rosso, 11 t/Ha e 10,00% vol. per il Moscato Spumante, 12,00% vol. per il Nero d’Avola, 10 t/Ha e 12,00% vol. per il Syrah, 8,5 t/Ha e 13,00% vol. per il Passito, 8 t/Ha e 11,50% vol. per il Moscato;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate all’interno del territorio del comune di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di spumantizzazione siano effettuate nell’ambito del territorio della Regione Sicilia; ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite; ● la tipologia “Siracusa” Passito deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con i metodi ammessi dalla vigente normativa;
► norme per l’etichettatura per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Siracusa” è obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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