Le DOCG della Toscana: Chianti

❂ Chianti D.O.C.G.
(Approvato DOC con D.P.R. 9/8/1967 – G.U. n.217 del 30/8/1967; approvato DOCG con D.P.R. 2/7/1984 – G.U. n.290 del 20/10/1984; ultima modifica D.M. 5/6/2026 – G.U. n.134 del 12/6/2026)
► zona di produzione
● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini;
● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano;
● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;
● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;
● Sottozona Colli Fiorentini: comprende in tutto o in parte i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Fiesole, Figline Val d’Arno, Impruneta, Incisa, Lastra, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Tavarnelle Val di Pesa, tutti in provincia di Firenze;

● Sottozona Rufina: comprende in tutto o in parte i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina, tutti in provincia di Firenze;

● Sottozona Montalbano: comprende in tutto o in parte i Comuni di Capraia e Limite, Vinci in provincia di Firenze, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Quarrata in provincia di Pistoia;

● Sottozona Montespertoli: comprende il territorio del Comune di Montespertoli in provincia di Firenze;

● Sottozona Colli Senesi: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, tutti in provincia di Siena;

● Sottozona Colli Aretini: comprende tutto o parte del territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano e Terranuova Bracciolini, tutti in provincia di Arezzo;

● Sottozona Colline Pisane: Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Ponsacco e Terricciola, tutti in provincia di Pisa;

● Sottozona Terre di Vinci: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, tutti in provincia di Firenze;

► base ampelografica
● rosé: Sangiovese min. 60%; possono concorrere alla composizione della base ampelografica,
fino al 40%, i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca nera idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana:
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Chardonnay, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia bianca lunga, Merlot, Montepulciano, Pinot grigio, Sauvignon, Syrah, Trebbiano toscano, Vermentino, Vernaccia di San Gimignano;
● rosso, riserva, superiore: 60-100% Sangiovese, possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana; inoltre:
– i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;
– i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%;
per la sottozona “Colli Senesi“, la composizione ampelografica è la seguente: 60-100% Sangiovese, possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana; inoltre:
– i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;
– i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%;;
● i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti, sono indicati nell’Allegato 1;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la produzione massima di uva ad ettaro, per gli impianti con densità superiore ai 4.000 ceppi/ettaro, e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:
- Chianti: 11 t/Ha e 10,50% vol.
- Chianti Colli Aretini: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Colli Fiorentini: 9 t/ha e 11,50% vol.
- Chianti Colli Senesi: 9 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Colline Pisane: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Montalbano: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Montespertoli: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Rufina: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Superiore: 9,5 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Terre di Vinci: 9 t/Ha e 11,50% vol.
- Chianti Rosé: 11 t/Ha e 10,50% vol.
● per gli impianti con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9 t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo;
● i sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone;
● per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:
– terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
– quarto anno vegetativo 100% della produzione massima;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento per il vino Chianti devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata in precedenza. Tali operazioni sono, altresì, consentite nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.
Il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina”, “Montespertoli” e “Terre di Vinci”, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, “Chianti” Rosé, è consentito in via esclusiva al vino prodotto e invecchiato nei territori delle relative sottozone delimitate, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’ambito dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, “Chianti” Rosé con riferimento alle sottozone, siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, e comunque all’interno dei confini amministrativi delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca.
Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina, anche le operazioni di invecchiamento, imbottigliamento, affinamento, ove previsto, in bottiglia;
● è consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell’uva in vino. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potrà essere presa in carico, purché compatibile, come vino a Indicazione Geografica Tipica.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore;
● nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all’uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni previsti nel presente disciplinare, leggermente appassite. La pratica del «governo all’uso Toscano» non è autorizzata per la tipologia Rosé;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto a invecchiamento di almeno 2 anni. Il periodo di invecchiamento per aver diritto all’utilizzo della menzione Riserva per le tipologie di vini «Chianti», ad eccezione della menzione «Superiore», viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle
uve;
● per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Chianti | 1° marzo successivo all’anno di vendemmia
Chianti Colli Aretini | 1° marzo successivo all’anno di vendemmia
Chianti Colli Fiorentini | 1° settembre successivo all’anno di vendemmia
Chianti Colli Senesi | 1° marzo successivo all’anno di vendemmia
Chianti Colline Pisane | 1° marzo successivo all’anno di vendemmia
Chianti Montalbano | 1° marzo successivo all’anno di vendemmia
Chianti Rufina | 1° settembre successivo all’anno di vendemmia
Chianti Montespertoli | 1° giugno successivo all’anno di vendemmia
Chianti Superiore | 1° settembre successivo all’anno di vendemmia
Chianti Terre di Vinci | 1° settembre successivo all’anno di vendemmia
Chianti Roséi | 1° dicembre dell’anno di vendemmia.
Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste, la regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio di tutela, può autorizzare l’immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve per tutte le tipologie di vino Chianti;
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento a una delle sottozone, può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art.31, comma 10 della Legge 238/2016;
● qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l’utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all’uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall’articolo 47, comma 3 della Legge 238/2016. Per la tipologia «Chianti» Rosé è vietato l’uso del fiasco;
● per il confezionamento dei vini, con l’esclusione delle tipologie qualificati con la menzione «riserva», per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della regione Toscana, e interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
▪ Natura geologica: il Chianti nasce in un’area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali. In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, e i depositi alluvionali.
▪ Clima: il clima dell’area si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del comprensorio può essere definito da “umido” a “subumido”, con deficienza idrica in estate. La piovosità media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm. e un massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto è quello mediamente più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame:
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino «Chianti». Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per la più rinomata coltura della regione.
Nel corso dei secoli, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino agli anni Settanta, che hanno visto il passaggio dalla conduzione associata «mezzadrile», a quella del cosiddetto «conto diretto».
Questo passaggio epocale ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario, verso attività extra-agricole, come edilizia e industria, con il conseguente abbandono delle campagne dovuto all’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto «conto diretto», che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua con viti maritate (con sostegno vivo), in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili spesso a rittochino, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A.
Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo e imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalità di difesa e tutela per il commercio interno e dell’esportazione del vino «tipico Chianti».
Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la prima volta il territorio di produzione del vino «tipico Chianti», costituito da sette zone di produzione.
Il vino «Chianti» ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il precedente decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle Provincie di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Pistoia e Siena.
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli e all’attivismo dell’industria di settore, si crearono le condizioni affinché il vino «Chianti» ottenesse una enorme diffusione e apprezzamenti, sui mercati interni e internazionali. Il vino «Chianti», con i suoi imprenditori sempre all’avanguardia sia nel settore della produzione che della commercializzazione, per la sua qualità e, per il fatto che aveva contribuito a far conoscere l’Italia e i prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
L’incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche per altri settori dell’agricoltura, quale potrebbe essere quello olivicolo, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
▪ base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione dei vini Chianti DOCG sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata nel presente disciplinare. In particolare, il vitigno principe è il Sangiovese n. , la cui presenza potrà variare dal 60% fino al 100%.
Per la tipologia Chianti Rosé: sangiovese da un minimo del 60%; possono concorrere alla composizione della base ampelografica fino al 40% i seguenti vitigni a bacca bianca e/o a bacca rossa autorizzati alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana:
1. Cabernet franc n.
2. Cabernet sauvignon n.
3. Canaiolo n.
4. Chardonnay b.
5. Ciliegiolo n.
6. Colorino n.
7. Malvasia bianca lunga b.
8. Merlot n.
9. Montepulciano n.
10. Pinot Grigio g.
11. Sauvignon b.
12. Syrah n.
13. Trebbiano toscano b.
14. Vermentino b.
15. Vernaccia di San Gimignano b.
▪ Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura:
per quanto attiene le forme di allevamento, non ci sono particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta della forma più confacente alle proprie esigenze aziendali e organizzative, con la sola eccezione, che la forma prescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro.
È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
▪ Le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia vino Chianti DOCG di base, e Chianti con le menzioni Riserva con o senza la sottozona e Chianti con la menzione «Superiore», riferite quest’ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento: 2 anni per il Chianti menzione Riserva con o senza la sottozona, a decorrere dal primo gennaio successivo alla vendemmia.
Le rese in uva, per il vino «Chianti» e «Chianti Rosé» anche nelle sue articolazioni territoriali (sottozone), e vino Chianti con la menzione «Superiore» sono quelle riportate nel presente disciplinare.
Anche l’immissione al consumo decorre dal primo di marzo dell’anno successivo alla vendemmia, per la tipologia «Chianti», mentre per la tipologia «Chianti Rosé», l’immissione al consumo può avvenire dal primo dicembre successivo alla vendemmia.
Per la tipologia «Chianti», con riferimento ad alcune sottozone, quali le sottozone «Montespertoli» e «Colli Fiorentini» dal primo giugno, mentre per il Chianti «Rufina», e Chianti con menzione «Superiore», dal primo settembre.
● B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La DOCG «Chianti» e «Chianti» Rosé può rivendicare le sottozone. Il vino «Chianti» DOCG può rivendicare disgiuntamente menzioni quali «Superiore» e «Riserva» che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche peculiari che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado di acidità, il colore è rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento per la tipologia rosso, mentre la tipologia Rosé, si presenta di una intensità rosato tenue con tonalità che può variare in funzione del o dei vitigni utilizzati nella vinificazione.
L’odore per la tipologia rossa si presenta intenso, talvolta con profumo di mammola che si affina nella fase dell’invecchiamento, mentre per la tipologia Rosé si presenta di profumo delicato con intense note fruttate.
Il sapore, per la tipologia rossa, si presenta secco, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell’annata che è stato sottoposto alla pratica del «Governo all’uso Toscano» presenta vivezza e rotondità.
Per la tipologia «Chianti» Rosé, sapore secco, fresco gradevole, equilibrato sia nella componente acida che polifenolica.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’orografia collinare della zona di produzione ove sono realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione della denominazione Chianti, nonché l’ubicazione e l’orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla zona delimitata, per una produzione vitivinicola di qualità eccelsa.
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento a un’oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino “Chianti”.
La dimensione dell’area, come detto nella descrizione geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.
Il clima dell’areale di produzione, come detto, presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto, che si presenta più significativo. La combinazione della scarsità di pioggia in estate con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce a ottenere un’uva particolarmente adatta a produrre un vino Chianti con caratteristiche positive.
È grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificità, rappresenta un vino unico al mondo.
Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socio-economico più complesso.
Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene e un dono, fu alimento, merce e simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla e il vin cotto.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampini, tralci e uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.
I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale dunque che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segnò anche l’allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.
Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa “battito di ali” o “clamore e suoni di corni”, oppure è più semplicemente l’estensione topografica della parola etrusca “Clante”, nome personale, frequente nell’onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l’uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli.
Dall’atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell’archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine “Chianti” per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola “Chianti”, riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del quattrocento o dei primi anni del cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di “vermiglio” o a quello di “vino di Firenze”. Solo nel seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questa territorio.
Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino” fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di Sua Altezza Reale“, formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del “Chianti” e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione.
Il Bando affisso “nei luoghi soliti e insoliti” di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra.
L’editto granducale, tra l’altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all’odierna denominazione controllata e garantita. Scrivevano all’epoca gli illustrissimi controllori: “tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, né devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando“.
Il bando parlava chiaro:
“Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi…“.
Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: “…criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico“.
Fino poi ad arrivare all’intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell’introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del “governo”, utilizzando uve “colorino”, preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci). La pratica del “governo”, conferisce al vino un più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondità di “beva”, che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, ecc.
Nel 1870 Ricasoli scriveva al professor Studiati dell’Università di Pisa: “il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempra la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoprabile all’uso della tavola quotidiana“.
Negli anni a noi più vicini, il vino Chianti ottenne il riconoscimento come Denominazione di Origine Controllata con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il Decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicini, ricadenti nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell’anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli e all’attiva industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti D.O.C.G, con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
Vitigni complementari idonei alla produzione della DOCG dei vini “CHIANTI”
1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sauvignon B.
73. Schiava Gentile N.
74. Semillon B.
75. Syrah N.
76. Tempranillo N.
77. Teroldego N.
78. Traminer Aromatico Rs
79. Trebbiano Toscano B.
80. Verdea B.
81. Verdello B.
82. Verdicchio Bianco B.
83. Vermentino B.
84. Vermentino Nero N.
85. Vernaccia di San Gimignano B.
86. Viognier B.



