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Le Doc della Calabria: Terre di Cosenza Sottozona Donnici

Le Doc della Calabria: Terre di Cosenza Sottozona Donnici

Terre di Cosenza Sottozona Donnici D.O.C. (Ultima modifica: D.M. 18/10/2011 – G.U. n.256 del 3/11/2011)

zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende l’intero territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati al di sopra degli 800 m., dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Mangone, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati e Pietrafitta;

base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): greco bianco, guarnaccia bianca, pecorello, montonico (localmente mantonico), da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● bianco spumante: mantonico minimo 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche spumante, passito): Greco Bianco, Guarnaccia Bianca, Malvasia Bianca, Montonico Bianco (localmente detto Mantonico), Pecorello, Chardonnay min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;
● rosato: greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● spumante rosé: mantonico min. 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente i vitigni a bacca nera greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico e calabrese max. 40%;
● rosso (anche, riserva, passito, vendemmia tardiva, novello): Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera) min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● con menzione del vitigno rosso (anche passito): Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera) min. 85%, possono concorrere greco nero, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Gaglioppo, Greco nero, Aglianico, Calabrese, Cabernet Sauvignon e/o Cabernet, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

norme per la viticoltura
è consentita l’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:

 

Resei vini Terre di Cosenza Sottozona Donnici

le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza” con l’indicazione della Vigna devono provenire da vigneti aventi una resa massima di uva per ettaro e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

 

Rese in vigna vini Terre di Cosenza Sottozona Donnici

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati;
il vino a Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza Sottozona Donnici” Rosso, con o senza indicazione della sottozona, dopo 24 mesi di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia, può fregiarsi della menzione “Riserva“;
per la produzione delle tipologie Passito, le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata;
la Denominazione di Origine Controllata “Terre di Cosenza Sottozona Donnici” Novello deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve;
la tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 mesi e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 12 mesi;

norme per l’etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Donnici, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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