Le DOCG del Piemonte: Brachetto d’Acqui

❂ Brachetto d’Acqui D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.P.R. 13/8/1969 – G.U. n.282 del 7/11/1969; approvato D.O.C.G. con D.M. 24/4/1996 – G.U. n.132 del 7/6/1996; ultima modifica: Provvedimento Ministeriale 11/7/2017 – G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Asti: l’intero territorio dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;
● in provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine e Visone;
► base ampelografica
● anche spumante, passito: Brachetto min. 97%, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte max. 3%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti a ettaro;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non devono essere superiori a 8 t/Ha e 10% vol. (per la versione “Passito” 12% vol. prima dell’appassimento e 15,5% vol. dopo);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia “Passito“, di ammostamento delle uve, per la produzione dei vini, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo;
● l’eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui“, in tutte le tipologie, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali;
● le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui“, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini aventi le caratteristiche previste dal disciplinare di produzione;
● il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Spumante, non può avere una durata inferiore a mesi 1, compreso il periodo di affinamento in bottiglia;
● l’appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a docg “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l’appassimento;
● le operazioni di elaborazione di detti mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo;
● è vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” la gassificazione artificiale parziale o totale;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Passito non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui“, con l’esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● per il vino a denominazione di origine “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” non spumante è vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
▪ tappo a corona;
▪ tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
▪ tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino.
Inoltre, è vietato per tali tipologie l’uso del tappo a fungo e della gabbietta.
● per il vino a denominazione di origine “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” spumante è vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
▪ tappo a corona;
▪ tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
▪ tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino.
● per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: litri 0,187 – 0,200 – 0,375 – 0, 750 – 1,500 – 3,000 – 4,500 e 6,000;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
I vini a DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, nelle diverse tipologie, vengono prodotti in purezza utilizzando il vitigno Brachetto, dotato di un caratteristico e pregevole ventaglio aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce alla denominazione DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Guyot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualità. Grazie a un produttore rispettoso della tradizione ma lungimirante quale Arturo Bersano, intorno agli anni 50, mise a punto un Brachetto spumante vinificato in autoclave con metodo Charmat.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Le caratteristiche del “Brachetto d’Acqui” docg sono date principalmente dal territorio di produzione, l’Alto Monferrato. All’interno della zona di produzione, ripartita su 26 comuni tra la provincia di Asti ed Alessandria, si trovano terreni di composizione argillosa nella zona di Nizza Monferrato mentre nell’acquese vi è presenza di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Brachetto.



