Le DOC dell’Alto Adige: Alto Adige Sottozona Santa Maddalena

❂ Alto Adige Sottozona Santa Maddalena (Südtirol St. Magdalener) D.O.C.
(Approvato con P.M. 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon;
► base ampelografica
● min. 85% schiava (grossa e/o grigia e/o gentile), per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 10,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno del territorio della provincia di Bolzano;
● è consentito l’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● è consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l’aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
► norme per l’etichettatura
● per i vini “Alto Adige” Santa Maddalena prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d’origine più antica, concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva “Classico“;
● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve


